FAQ 84 del 05/07/2021
Autocertificazione in materia di possesso ultraventennale (art. 1158 cc)
Sono ammissibili le autocertificazioni per l'attestazione del possesso pacifico ed indisturbato di durata ultraventennale dell'immobile (Art. 1158 CC) per dimostrare la proprietà del bene per il quale si richiede il contributo per la riparazione ai danni da sisma Abruzzo 2009?
Sì, come già chiarito dalla nota prot. 01146-U/UCR, resa in data 08/05/2012 dall'allora operante Ufficio di Coordinamento presso il Commissario delegato per la Ricostruzione, l'autocertificazione in oggetto è equiparata alla medesima dichiarazione relativa alla titolarità del diritto di proprietà.
Si precisa tuttavia che l'autocertificazione deve essere integrata, ai fini dell'istruttoria della richiesta di contributo, da copia dell'istanza giudiziale per il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi (usucapione) inoltrata al competente Tribunale.
Si rammenta che le autocertificazioni sono ordinariamente sottoposte ai conseguenti controlli da parte dell'Amministrazione di riferimento, in conformità alle disposizioni in materia fissate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.