Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

FAQ 83 del 06/12/2016
Quesiti di carattere tecnico/amministrativo relativi al riconoscimento di alcune prestazioni professionali all’interno dei centri storici di cui all’art.1 del Decreto USRC n. 1/2014.
(D.P.C.M 04.02.2013 e decreto USRC n.1/2014)

 

PREMESSA

Al fine di fornire utili indicazioni in merito a dubbi interpretativi relativi al riconoscimento di alcune prestazioni professionali di cui alle Convenzioni per “l’affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile 2009 e seguenti, in attuazione del protocollo d’intesa del 21 luglio 2009” sottoscritte dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, e dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, ed alla Convenzione per “l’affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile 2009 e seguenti, in attuazione dell’Art. 4 del DPCM del 4 febbraio 2013” sottoscritta dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, si riportano le risposte ai quesiti di carattere generale che più frequentemente sono stati riscontrati nello svolgimento delle attività degli UTR, predisposte dal Settore Ricostruzione Privata di questo Ufficio di concerto con gli Ordini Professionali/Collegi sottoscrittori delle suddette convenzioni.

Argomento: Impianti.
1. A quali condizioni è possibile riconoscere le prestazioni relative alla progettazione e direzione dei lavori delle opere impiantistiche, nei casi in cui il professionista abilitato, in applicazione dell’Art. 1 delle citate Convenzioni vigenti, esponga nella Parcella professionale le prestazioni relative alla progettazione e direzione dei lavori delle opere di rifacimento o realizzazione di impianti di distribuzione liquidi, di riscaldamento e distribuzione gas, di impianti elettrici, di comunicazione di sorveglianza, di controllo e simili, facendo riferimento alle classi e categorie IIIa, IIIb e IIIc?
Ai fini dell’ammissibilità a contributo della prestazione professionale richiesta l’UTR, verificherà la presenza della documentazione di seguito indicata; l’Ordine professionale/Collegio competente verificherà la rispondenza degli elaborati progettuali prodotti con le indicazioni di seguito riportate, ai fini dell’erogazione dei relativi compensi.
Qualora a seguito delle verifiche di competenza dell’UTR la richiesta non sia ritenuta ammissibile per carenza documentale, il relativo compenso non potrà essere liquidato con contributo pubblico, indipendentemente dalla vidimazione rilasciata dall’Ordine/Collegio competente, e verrà conseguentemente ricalcolato facendo riferimento alla categoria Ic.
Per le richieste che hanno già ottenuto il provvedimento di ammissione a contributo da parte degli UTR alla data di pubblicazione della presente FAQ, purché lo stato finale non sia stato liquidato, si potrà procedere al riconoscimento della prestazione con riferimento alle suddette categorie IIIa, IIIb, IIIc solo qualora la documentazione progettuale prodotta contenga i contenuti minimi di cui ai punti B) e C) di seguito riportati.

A) Asseverazioni

La documentazione presentata contiene le seguenti asseverazioni da parte del progettista degli impianti:

  • Asseverazione sulla conformità del progetto degli impianti agli strumenti urbanistici vigenti;
  • Asseverazione sulla congruenza della disposizione e delle dimensioni delle forometrie con gli elaborati relativi al progetto strutturale.

B) Relazione Tecnica

I contenuti della relazione tecnica riguardano la descrizione degli interventi in progetto e dei relativi criteri utilizzati per le scelte progettuali, il dimensionamento degli impianti ed i risultati delle verifiche di calcolo anche rispetto ai riferimenti normativi vigenti.
Detta relazione può essere redatta in un unico elaborato, ovvero in diversi elaborati ognuno relativo ad una tipologia d’intervento.
In tutti gli elaborati tecnici prodotti sono riportate le indicazioni esplicite ed univoche agli elaborati grafici del progetto a cui fare riferimento, sia esso architettonico sia esso energetico, nei casi in cui la legislazione vigente richieda detto riferimento (ad es. schemi unifilari).
In qualsiasi caso i contenuti minimi sono i seguenti:

  • Descrizione degli interventi in progetto;
  • Caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare;
  • Dimensionamento degli impianti con indicazione dei dati d’ingresso specifici del progetto, eventualmente anche in forma tabellare;
  • Risultati di calcolo e verifiche effettuate, anche in riferimento al rispetto dei requisiti minimi previsti per Legge;
  • Eventuali relazioni specialistiche, per ogni tipologia di intervento o impiantistica, corredate di riferimenti normativi.

C) Elaborati grafici

Le caratteristiche dimensionali dei componenti che costituiscono gli impianti dovranno essere rilevabili dagli elaborati grafici in maniera chiara ed esplicita. Gli elaborati grafici dovranno contenere inoltre l’indicazione chiara ed esplicita del progettista dell’intervento, secondo quanto definito all’art. 7 comma 2 del DM 37/2008, e nelle Normative di riferimento del progetto.
In qualsiasi caso i contenuti minimi sono i seguenti:

  • Schema funzionale con l’individuazione chiara delle parti impiantistiche oggetto della tavola o del progetto, delle reti interessate dalla progettazione, delle idonee apparecchiature da installare, delle caratteristiche dimensionali delle stesse e di tutti gli elementi oggetto dell’intervento, eventualmente corredato di legenda di dettaglio;
  • Schemi di sviluppo verticale degli impianti con indicazioni delle reti interessate, comprensivi di legende atte ad individuare chiaramente le parti impiantistiche oggetto della tavola di progetto, al fine di evidenziare la relazione tra quanto riportato nello schema di sviluppo verticale e il posizionamento in pianta;
  • Tavole che illustrino la distribuzione in pianta dei vari impianti, comprensive di legende atte ad individuare chiaramente le tipologie funzionali e le parti impiantistiche oggetto della tavola di progetto;
  • Particolari costruttivi in grado di definire compiutamente ed in ogni parte strutturale ed impiantistica l’intervento da realizzare, comprensivi di chiara evidenziazione delle dimensioni e posizioni delle forometrie eventualmente necessarie.

2. Argomento: Calcolo dell’onorario del progettista.
Qual è l’importo sulla base del quale si calcola l’onorario del progettista?
E’ quello corrispondente all’importo dei lavori risultante dal progetto (iva esclusa) come da provvedimento di ammissione a contributo al lordo di eventuali ribassi da parte dell’impresa.

3. Argomento: Calcolo dell’onorario del direttore dei lavori.
Qual è l’importo sulla base del quale si calcola l’onorario del direttore dei lavori?
E’ quello corrispondente all’importo dei lavori (iva esclusa) effettivamente eseguiti e comunque nel limite massimo dell’importo dei lavori ammessi a contributo al lordo di eventuali ribassi da parte dell’impresa.

4. Argomento: Parcella professionale nel caso di superamento del contributo concedibile per lavori.
In caso di istruttoria semplificata, qualora l’importo dei lavori risultante da CME superasse il contributo concedibile per lavori, in caso di accollo volontario quale importo andrebbe preso a riferimento per il calcolo della parcella professionale?
Il calcolo della parcella va eseguito considerando l’importo lavori come da CME, ponendo in accollo la parte corrispondente all’eccedenza rispetto al concedibile per lavori.
Il calcolo della parcella deve essere eseguito dal professionista; i compensi sono determinati prendendo a riferimento sia l’importo concedibile per lavori (1) che l’importo complessivo dei lavori risultante da CME (2). Il primo compenso sarà ammesso a contributo mentre andrà in accollo spese al committente la differenza tra il compenso (2) e il compenso (1).

5. Argomento: Pratiche catastali.
Quando sono da riconoscere le spese tecniche relative alle pratiche catastali?
Tali spese tecniche sono da riconoscere qualora si rendano necessarie modifiche catastali a seguito di interventi strutturali, di adeguamento igienico sanitario o altri interventi obbligatori ammessi a contributo, purché le U.I. per cui si richiede il compenso risultino allineate catastalmente al momento del rilascio del contributo.
Nei casi di demolizione e ricostruzione per crolli (Rif. OPCM 3881 Art.5, comma 5) o per Ordinanza sindacale, tali spese sono sempre riconosciute, salvo i maggiori costi per modifiche volontarie.
Nei casi di demolizione e ricostruzione volontaria gli onorari saranno a carico della committenza.

6. Argomento: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Se nel corso dei lavori una seconda impresa entra in cantiere in aggiunta alla prima, è corretto riconoscere il compenso del CSE sull’importo totale dei lavori?
Qualora inizialmente sia prevista una sola impresa, e ne subentri successivamente una seconda determinando così l'obbligo del CSE, il relativo compenso dovrà essere corrisposto per il totale dei lavori.

7. Argomento: Riconoscimento maggiorazione giovane professionista.
Qual è la condizione per poter ammettere a contributo la maggiorazione prevista per i giovani professionisti?
Premettendo che le prestazioni riconosciute per la maggiorazione suddetta sono esclusivamente quelle riportate nella Tabella B-C-E, di cui alla Legge n.143/1949 o della Tabella B1 del D.M. 04.04.2001, occorre produrre una dichiarazione timbrata e firmata congiuntamente dal tecnico incaricato e dal giovane professionista nella quale venga attestata la collaborazione in merito alla prestazione per la quale si richiede la maggiorazione del 5%, e nel contempo deve risultare il nominativo del giovane professionista nella testata dei relativi elaborati tecnici. È da intendersi escluso il caso in cui il giovane professionista sia formalmente incaricato.

8. Argomento: Requisiti acustici degli edifici (Art. 4c, punto 14 Convenzioni ING/ARCH e PERITI; art 4, punto 15 Convenzione GEOMETRI).
Se il progettista segnala in parcella di aver svolto la prestazione relativa all’Art. 4 il relativo compenso è ammesso a contributo in ogni caso?
In presenza di interventi specifici previsti nel CME il compenso potrà essere accordato qualora concorrano le condizioni di cui all’art. 4, punto 14 delle Convenzioni ING/ARCH e PERITI (ovvero art. 4 punto 15 della Convenzione GEOMETRI) e previa verifica della presenza degli elaborati ivi richiesti.

9. Argomento: Maggiorazioni CSE/CSP (Art. 4c punti 1 e 2 Convenzioni)
Vengono presentate richieste di onorario per il coordinamento della sicurezza con maggiorazioni per lavorazioni particolarmente pericolose senza giustificazione delle stesse. Sono ammissibili a contributo?
No, non sono ammissibili.

10. Argomento: Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)/Esecuzione (CSE).
Si richiede il compenso per il CSP nel caso di importo lavori inferiore a 100.000 euro; considerato che in tal caso la norma prevede che le funzioni del CSP siano svolte dal CSE (art. 90 comma 11 D.Lgs 81/08), il compenso per il CSP deve essere corrisposto se svolto dallo stesso CSE?
Si, deve essere corrisposto al CSE che svolge anche le funzioni del CSP, dimostrando di averle effettivamente eseguite. Tale compenso sarà a valere sul contributo concesso.

11. Argomento: Collaudo in corso d’opera.
Si chiede di esplicitare i casi in cui possono essere pagate le prestazioni per collaudo in corso d’opera.
Tali prestazioni possono essere riconosciute quando il collaudatore, attenendosi a quanto obbligatoriamente prescritto al punto 9.1 del D.M. 14/01/2008, esegua la visita in corso d’opera facendone esplicita menzione nel certificato di collaudo.

12. Argomento: Verifiche di contenimento energetico.
Quali elaborati deve produrre il tecnico per far sì che gli venga riconosciuto il compenso per la verifica del contenimento energetico di cui all’art.4c punto 13 delle Convenzioni ING/ARCH e PERITI e all’art 4c, punto 14 della Convenzione GEOMETRI?
Per la verifica del contenimento energetico va prodotta la relazione tecnica prevista dall’art. 8 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., che fornisce informazioni relative alle prestazioni e al rendimento energetico del sistema edificio-impianti ante e post operam, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
Quando può essere riconosciuto il compenso per Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
Il compenso può essere riconosciuto qualora l’intervento sull’edificio rientri nei casi previsti all’ art. 6 del D.Lgs 192/2005, con le esclusioni di cui all’Appendice A delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009”.
(Rif. Decreto interministeriale 26 giugno 2015).

13. Argomento: Certificatore energetico.
Il soggetto certificatore va nominato prima dell’inizio dei lavori?
Si, così come riportato nelle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009.
(Rif. Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Allegato 1 paragrafo 7.1.2).

14. Argomento: Rilievi di aggregati complessi.

Sono cumulabili gli onorari di seguito elencati?

  • Onorario base di cui al DM 4/4/2001 tab. B3.2;
  • Contributo aggiuntivo di cui alle Convenzioni sottoscritte dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti (cfr.: Art. 4c punto 7 – Rilievi di cui all’art. 1 punto b.7), dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati (cfr.: Art. 4c punto 5 – Rilievi di cui all’art. 1 punto b.6) e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (cfr.: Art. 4c punto 5 – Rilievi architettonici, rilievi strutturali e particolari misurazioni), pari a:
    • 2 €/mq per edifici in aggregato complesso fuori dalle perimetrazioni dalle perimetrazioni di cui al DCD n. 03/2010;
    • 3 €/mq per edifici in aggregato complesso all'interno della perimetrazione di cui al DCD n. 3/2010;
    • 4 €/mq per edifici di pregio;
    • 5 €/mq per edifici vincolati;
  • Maggiorazioni dei compensi unitari di cui al DM 4/4/2001 tab. B3.2 (tali maggiorazioni si applicano singolarmente all'onorario di base e non si moltiplicano tra loro):
    • Per rilievo aggiuntivo delle strutture;
    • Per rilievo aggiuntivo di impianti tecnologici complessi (da parzializzare per singoli impianti in relazione alle specifiche situazioni);
    • Per rilievo di manufatti soggetti a vincoli: architettonico, archeologico, artistico, storico.

Si, sono cumulabili in quanto nella Convenzione ING/ARCH, al secondo capoverso del punto 7 dell’art. 4c (cfr. anche Art. 4c punto 5 Convenzioni GEOMETRI e PERITI) si cita: “In aggiunta all’onorario base di cui al precedente comma ...” intendendosi per onorario base quello scaturente dalla completa applicazione della tariffa della tab. B.3.2 del D.M. 04/04/2001 (includendo quindi anche le maggiorazioni dei compensi unitari).

Quando può riconoscersi la complessità dell’aggregato?
Un aggregato è da intendersi complesso quando lo stesso presenta difficoltà di rilievo dovute alla sua articolazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo anche uno dei seguenti contesti: piani sfalsati e/o fronti controterra e/o forme irregolari in pianta ed in altezza e/o presenza di vani murati o di rue inaccessibili, etc.) e/o a condizioni che ne impediscono l’agevole rilievo (come ad esempio la presenza di opere di messa in sicurezza e/o crolli diffusi).

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