FAQ 89 del 16/11/2022
Immobili su terreni gravati da uso civico
E’ possibile l’ammissione del contributo per immobili costruiti su terreni su cui grava un uso civico?
Sì, è possibile sia la presentazione della richiesta di contributo sia l’adozione da parte dell’USRC del provvedimento di ammissibilità la cui efficacia rimane tuttavia subordinata all’estinzione o affrancazione dei terreni.
La definizione delle procedure di legittimazione e contestuale affrancazione ovvero di mutamento di destinazione previste dalla LR 3 marzo 1988 n.25, per loro complessità e coinvolgimento di più enti, richiedono tempi non brevi.
Attesa la necessità di consentire all’interessato di accedere contestualmente anche alla presentazione della pratica, l’USRC acquisisce, ai fini della definizione del provvedimento di ammissibilità, la sola dichiarazione sostitutiva in relazione alla presenza o assenza dell’uso civico sui quali sono edificati gli immobili. L’efficacia del provvedimento di ammissibilità, nei casi di procedimenti di estinzione o affrancazione da concludersi, sarà subordinata alle determinazioni adottate su tali procedimenti dagli enti preposti ed in particolare dal Comune che potrà, altresì, adottare modalità per la concessione in anticipazione del contributo (come ad esempio polizze fidejussorie).
La dichiarazione sostitutiva sulla tematica in oggetto è acquisita dall’USRC già da aprile 2018.
FAQ 88 del 26/10/2022
Limiti alle anticipazioni del 20%
E’ possibile applicare alle procedure private di selezione dell'operatore incaricato della ricostruzione l'incremento fino al 30% dell’articolo 207 decreto legge 34/2020 della percentuale di anticipazione del 20% prevista dall'articolo 1, comma 1-ter, decreto-legge n. 8 del 2017 convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45?
In risposta al quesito, sulla base del parere reso da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’Ufficio (cfr FUNZ CONS 43/2022) ritiene che, dal quadro normativo, appare evidente che il legislatore speciale, nel disciplinare le modalità di affidamento e di esecuzione dei contratti per la ricostruzione, abbia tratto ispirazione dalla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo la stessa adeguata a garantire il rispetto dei principi individuati dall'articolo 67-quater del decreto legge 83/2012 e dall’OPCM 4013/2012 (tutela della concorrenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate; utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie; utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici). Nell'operare detto riferimento al codice dei contratti pubblici, il legislatore ha utilizzato due distinte tecniche normative: a volte ha richiamato determinate previsioni facendo espresso richiamo all'articolo di interesse, altre volte ha riportato il contenuto delle norme senza far riferimento al numero dell'articolo. La seconda soluzione è stata seguita, ad esempio, laddove è stato previsto il possesso in capo agli esecutori delle attestazioni SOA (senza far riferimento all'articolo 40 del decreto legislativo n. 163/06) o, per l'appunto, nel caso della disciplina del subappalto, in cui viene ripreso il riferimento alla quota di attività subappaltabili prevista dall'allora vigente articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 (30%), senza però fare espresso richiamo all'articolo in questione.
Per quanto sopra, in ordine all'istituto dell'anticipazione del prezzo, l’Ufficio ritiene che l'articolo 207 del decreto legge 34/2020 citato può ritenersi applicabile anche ai lavori di ricostruzione post-sisma.
FAQ 87 del 26/10/2022
Limiti percentuali al subappalto
Come deve applicarsi il limite al subappalto citato nella normativa sulla ricostruzione pari al 30% dei lavori alla luce delle innovazioni normative sopravvenute in materia di lavori pubblici?
Sulla base di parere reso da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr FUNZ CONS 43/2022), l’Ufficio ritiene che possa ragionarsi in termini sostanziali più che in termini formali, cercando di ricostruire in via interpretativa l'intenzione del legislatore. In tal senso nel richiamare le attestazioni SOA è possibile assumere che il legislatore abbia voluto riferirsi implicitamente alle attestazioni di qualificazione così come disciplinate dall'articolo 40 dell'allora vigente codice dei contratti pubblici. Sulla base di tali considerazioni potrebbe quindi sostenersi che il legislatore, nel caso di specie, ha operato un rinvio implicito all’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/06.
Limitando l’interpretazione normativa in senso statico solo nei casi di espressa
previsione del testo rinviante ed a quelli di incompatibilità della disposizione rinviante
con le successive modifiche al riferimento originario e, sulla base del principio
generale secondo cui il rinvio normativo è da intendersi come rinvio mobile, la
previsione contenuta nella norma in esame potrebbe essere interpretata come rinvio
dinamico all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 nella sua attuale
formulazione.
Ciò posto, l’Ufficio ritiene che il riferimento al limite del trenta per cento contenuto nella norma in esame possa intendersi come superato in forza del rinvio implicito in essa contenuto all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/06. Da ciò consegue, in applicazione del principio generale della preferenza per la natura dinamica del rinvio, la possibile estensione, al caso concreto, della nuova previsione contenuta nell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici.
FAQ 86 del 23/09/2022
Dichiarazioni sostitutive dei soggetti che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili
Come si procede nei casi dei proprietari che non hanno ancora regolarizzato gli atti di successione?
Ai sensi del comma 7 art.67-quater della legge 7 agosto 2012, n.134 “Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, […], anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli”. Ai fini della presentazione della domanda e delle relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio è possibile utilizzare il modello USRC/4 ter anche se non si è proceduto a regolarizzare l’atto di successione (nel modello non vi è l’obbligo di indicare l’atto di successione). La dichiarazione di successione deve essere comunque prodotta prima dell'adozione del decreto di concessione mentre l’allineamento catastale potrà effettuarsi entro il termine dei lavori.
FAQ 85 del 20/12/2021
Costituzione dei Consorzi e attribuzione delle superfici nei casi di unità immobiliari in comproprietà.
La costituzione del consorzio, ai sensi del DCD 12, è valida ed efficace con la partecipazione dei titolari del diritto di proprietà che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva dell’aggregato. Ai fini della determinazione di tale quota, e nel caso di un immobile in situazione di comproprietà, è considerata valida l’intera superficie dell’immobile laddove l’adesione e la partecipazione al Consorzio avvenga da parte di una sola parte dei comproprietari o di un solo comproprietario?
Sì.
L'adesione al consorzio tramite sottoscrizione di una scrittura privata autenticata è da ricondurre nell'alveo della libertà negoziale delle parti dal momento che l'adesione ad un consorzio, anche se “obbligatorio”, rimane nella libera disponibilità dei titolari di diritti reali al 06/04/2009. E’ da ritenersi che la comproprietà non sia infatti un diritto reale a sé stante ma consista in una peculiare situazione in virtù della quale sullo stesso bene vi siano più titolari del medesimo diritto reale (cfr Cass. odr. n. 1650, Sez. VI, del 28-1-2015). In una situazione di oggettiva incertezza, rispetto all'eventuale atto lato sensu gestorio posto in essere dal singolo comproprietario anche in ragione della natura dispositiva delle norme di cui agli artt. 1100 ss C.C., soccorre il principio generale ribadito dalla Suprema Corte che “ognuno operi con il consenso degli altri” (Cass. SS. UU civile del 4 luglio 2012, n. 11136).
Per quanto sopra si può ritenere che, a fronte di adesioni al consorzio da parte solo di alcuno dei comproprietari del medesimo immobile, la superficie rappresentata dal consorziato sia quella dell’intero immobile coerentemente con la natura stessa della comunione pro indiviso e purchè non siano pervenute esplicite manifestazioni di dissenso da parte degli altri comproprietari.
FAQ 84 del 05/07/2021
Autocertificazione in materia di possesso ultraventennale (art. 1158 cc)
Sono ammissibili le autocertificazioni per l'attestazione del possesso pacifico ed indisturbato di durata ultraventennale dell'immobile (Art. 1158 CC) per dimostrare la proprietà del bene per il quale si richiede il contributo per la riparazione ai danni da sisma Abruzzo 2009?
Sì, come già chiarito dalla nota prot. 01146-U/UCR, resa in data 08/05/2012 dall'allora operante Ufficio di Coordinamento presso il Commissario delegato per la Ricostruzione, l'autocertificazione in oggetto è equiparata alla medesima dichiarazione relativa alla titolarità del diritto di proprietà.
Si precisa tuttavia che l'autocertificazione deve essere integrata, ai fini dell'istruttoria della richiesta di contributo, da copia dell'istanza giudiziale per il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi (usucapione) inoltrata al competente Tribunale.
Si rammenta che le autocertificazioni sono ordinariamente sottoposte ai conseguenti controlli da parte dell'Amministrazione di riferimento, in conformità alle disposizioni in materia fissate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
FAQ 83 del 06/12/2016
Quesiti di carattere tecnico/amministrativo relativi al riconoscimento di alcune prestazioni professionali all’interno dei centri storici di cui all’art.1 del Decreto USRC n. 1/2014.
(D.P.C.M 04.02.2013 e decreto USRC n.1/2014)
PREMESSA
Al fine di fornire utili indicazioni in merito a dubbi interpretativi relativi al riconoscimento di alcune prestazioni professionali di cui alle Convenzioni per “l’affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile 2009 e seguenti, in attuazione del protocollo d’intesa del 21 luglio 2009” sottoscritte dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, e dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, ed alla Convenzione per “l’affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo nei giorni 6 aprile 2009 e seguenti, in attuazione dell’Art. 4 del DPCM del 4 febbraio 2013” sottoscritta dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, si riportano le risposte ai quesiti di carattere generale che più frequentemente sono stati riscontrati nello svolgimento delle attività degli UTR, predisposte dal Settore Ricostruzione Privata di questo Ufficio di concerto con gli Ordini Professionali/Collegi sottoscrittori delle suddette convenzioni.
Argomento: Impianti.
1. A quali condizioni è possibile riconoscere le prestazioni relative alla progettazione e direzione dei lavori delle opere impiantistiche, nei casi in cui il professionista abilitato, in applicazione dell’Art. 1 delle citate Convenzioni vigenti, esponga nella Parcella professionale le prestazioni relative alla progettazione e direzione dei lavori delle opere di rifacimento o realizzazione di impianti di distribuzione liquidi, di riscaldamento e distribuzione gas, di impianti elettrici, di comunicazione di sorveglianza, di controllo e simili, facendo riferimento alle classi e categorie IIIa, IIIb e IIIc?
Ai fini dell’ammissibilità a contributo della prestazione professionale richiesta l’UTR, verificherà la presenza della documentazione di seguito indicata; l’Ordine professionale/Collegio competente verificherà la rispondenza degli elaborati progettuali prodotti con le indicazioni di seguito riportate, ai fini dell’erogazione dei relativi compensi.
Qualora a seguito delle verifiche di competenza dell’UTR la richiesta non sia ritenuta ammissibile per carenza documentale, il relativo compenso non potrà essere liquidato con contributo pubblico, indipendentemente dalla vidimazione rilasciata dall’Ordine/Collegio competente, e verrà conseguentemente ricalcolato facendo riferimento alla categoria Ic.
Per le richieste che hanno già ottenuto il provvedimento di ammissione a contributo da parte degli UTR alla data di pubblicazione della presente FAQ, purché lo stato finale non sia stato liquidato, si potrà procedere al riconoscimento della prestazione con riferimento alle suddette categorie IIIa, IIIb, IIIc solo qualora la documentazione progettuale prodotta contenga i contenuti minimi di cui ai punti B) e C) di seguito riportati.
A) Asseverazioni
La documentazione presentata contiene le seguenti asseverazioni da parte del progettista degli impianti:
- Asseverazione sulla conformità del progetto degli impianti agli strumenti urbanistici vigenti;
- Asseverazione sulla congruenza della disposizione e delle dimensioni delle forometrie con gli elaborati relativi al progetto strutturale.
B) Relazione Tecnica
I contenuti della relazione tecnica riguardano la descrizione degli interventi in progetto e dei relativi criteri utilizzati per le scelte progettuali, il dimensionamento degli impianti ed i risultati delle verifiche di calcolo anche rispetto ai riferimenti normativi vigenti.
Detta relazione può essere redatta in un unico elaborato, ovvero in diversi elaborati ognuno relativo ad una tipologia d’intervento.
In tutti gli elaborati tecnici prodotti sono riportate le indicazioni esplicite ed univoche agli elaborati grafici del progetto a cui fare riferimento, sia esso architettonico sia esso energetico, nei casi in cui la legislazione vigente richieda detto riferimento (ad es. schemi unifilari).
In qualsiasi caso i contenuti minimi sono i seguenti:
- Descrizione degli interventi in progetto;
- Caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare;
- Dimensionamento degli impianti con indicazione dei dati d’ingresso specifici del progetto, eventualmente anche in forma tabellare;
- Risultati di calcolo e verifiche effettuate, anche in riferimento al rispetto dei requisiti minimi previsti per Legge;
- Eventuali relazioni specialistiche, per ogni tipologia di intervento o impiantistica, corredate di riferimenti normativi.
C) Elaborati grafici
Le caratteristiche dimensionali dei componenti che costituiscono gli impianti dovranno essere rilevabili dagli elaborati grafici in maniera chiara ed esplicita. Gli elaborati grafici dovranno contenere inoltre l’indicazione chiara ed esplicita del progettista dell’intervento, secondo quanto definito all’art. 7 comma 2 del DM 37/2008, e nelle Normative di riferimento del progetto.
In qualsiasi caso i contenuti minimi sono i seguenti:
- Schema funzionale con l’individuazione chiara delle parti impiantistiche oggetto della tavola o del progetto, delle reti interessate dalla progettazione, delle idonee apparecchiature da installare, delle caratteristiche dimensionali delle stesse e di tutti gli elementi oggetto dell’intervento, eventualmente corredato di legenda di dettaglio;
- Schemi di sviluppo verticale degli impianti con indicazioni delle reti interessate, comprensivi di legende atte ad individuare chiaramente le parti impiantistiche oggetto della tavola di progetto, al fine di evidenziare la relazione tra quanto riportato nello schema di sviluppo verticale e il posizionamento in pianta;
- Tavole che illustrino la distribuzione in pianta dei vari impianti, comprensive di legende atte ad individuare chiaramente le tipologie funzionali e le parti impiantistiche oggetto della tavola di progetto;
- Particolari costruttivi in grado di definire compiutamente ed in ogni parte strutturale ed impiantistica l’intervento da realizzare, comprensivi di chiara evidenziazione delle dimensioni e posizioni delle forometrie eventualmente necessarie.
2. Argomento: Calcolo dell’onorario del progettista.
Qual è l’importo sulla base del quale si calcola l’onorario del progettista?
E’ quello corrispondente all’importo dei lavori risultante dal progetto (iva esclusa) come da provvedimento di ammissione a contributo al lordo di eventuali ribassi da parte dell’impresa.
3. Argomento: Calcolo dell’onorario del direttore dei lavori.
Qual è l’importo sulla base del quale si calcola l’onorario del direttore dei lavori?
E’ quello corrispondente all’importo dei lavori (iva esclusa) effettivamente eseguiti e comunque nel limite massimo dell’importo dei lavori ammessi a contributo al lordo di eventuali ribassi da parte dell’impresa.
4. Argomento: Parcella professionale nel caso di superamento del contributo concedibile per lavori.
In caso di istruttoria semplificata, qualora l’importo dei lavori risultante da CME superasse il contributo concedibile per lavori, in caso di accollo volontario quale importo andrebbe preso a riferimento per il calcolo della parcella professionale?
Il calcolo della parcella va eseguito considerando l’importo lavori come da CME, ponendo in accollo la parte corrispondente all’eccedenza rispetto al concedibile per lavori.
Il calcolo della parcella deve essere eseguito dal professionista; i compensi sono determinati prendendo a riferimento sia l’importo concedibile per lavori (1) che l’importo complessivo dei lavori risultante da CME (2). Il primo compenso sarà ammesso a contributo mentre andrà in accollo spese al committente la differenza tra il compenso (2) e il compenso (1).
5. Argomento: Pratiche catastali.
Quando sono da riconoscere le spese tecniche relative alle pratiche catastali?
Tali spese tecniche sono da riconoscere qualora si rendano necessarie modifiche catastali a seguito di interventi strutturali, di adeguamento igienico sanitario o altri interventi obbligatori ammessi a contributo, purché le U.I. per cui si richiede il compenso risultino allineate catastalmente al momento del rilascio del contributo.
Nei casi di demolizione e ricostruzione per crolli (Rif. OPCM 3881 Art.5, comma 5) o per Ordinanza sindacale, tali spese sono sempre riconosciute, salvo i maggiori costi per modifiche volontarie.
Nei casi di demolizione e ricostruzione volontaria gli onorari saranno a carico della committenza.
6. Argomento: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Se nel corso dei lavori una seconda impresa entra in cantiere in aggiunta alla prima, è corretto riconoscere il compenso del CSE sull’importo totale dei lavori?
Qualora inizialmente sia prevista una sola impresa, e ne subentri successivamente una seconda determinando così l'obbligo del CSE, il relativo compenso dovrà essere corrisposto per il totale dei lavori.
7. Argomento: Riconoscimento maggiorazione giovane professionista.
Qual è la condizione per poter ammettere a contributo la maggiorazione prevista per i giovani professionisti?
Premettendo che le prestazioni riconosciute per la maggiorazione suddetta sono esclusivamente quelle riportate nella Tabella B-C-E, di cui alla Legge n.143/1949 o della Tabella B1 del D.M. 04.04.2001, occorre produrre una dichiarazione timbrata e firmata congiuntamente dal tecnico incaricato e dal giovane professionista nella quale venga attestata la collaborazione in merito alla prestazione per la quale si richiede la maggiorazione del 5%, e nel contempo deve risultare il nominativo del giovane professionista nella testata dei relativi elaborati tecnici. È da intendersi escluso il caso in cui il giovane professionista sia formalmente incaricato.
8. Argomento: Requisiti acustici degli edifici (Art. 4c, punto 14 Convenzioni ING/ARCH e PERITI; art 4, punto 15 Convenzione GEOMETRI).
Se il progettista segnala in parcella di aver svolto la prestazione relativa all’Art. 4 il relativo compenso è ammesso a contributo in ogni caso?
In presenza di interventi specifici previsti nel CME il compenso potrà essere accordato qualora concorrano le condizioni di cui all’art. 4, punto 14 delle Convenzioni ING/ARCH e PERITI (ovvero art. 4 punto 15 della Convenzione GEOMETRI) e previa verifica della presenza degli elaborati ivi richiesti.
9. Argomento: Maggiorazioni CSE/CSP (Art. 4c punti 1 e 2 Convenzioni)
Vengono presentate richieste di onorario per il coordinamento della sicurezza con maggiorazioni per lavorazioni particolarmente pericolose senza giustificazione delle stesse. Sono ammissibili a contributo?
No, non sono ammissibili.
10. Argomento: Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)/Esecuzione (CSE).
Si richiede il compenso per il CSP nel caso di importo lavori inferiore a 100.000 euro; considerato che in tal caso la norma prevede che le funzioni del CSP siano svolte dal CSE (art. 90 comma 11 D.Lgs 81/08), il compenso per il CSP deve essere corrisposto se svolto dallo stesso CSE?
Si, deve essere corrisposto al CSE che svolge anche le funzioni del CSP, dimostrando di averle effettivamente eseguite. Tale compenso sarà a valere sul contributo concesso.
11. Argomento: Collaudo in corso d’opera.
Si chiede di esplicitare i casi in cui possono essere pagate le prestazioni per collaudo in corso d’opera.
Tali prestazioni possono essere riconosciute quando il collaudatore, attenendosi a quanto obbligatoriamente prescritto al punto 9.1 del D.M. 14/01/2008, esegua la visita in corso d’opera facendone esplicita menzione nel certificato di collaudo.
12. Argomento: Verifiche di contenimento energetico.
Quali elaborati deve produrre il tecnico per far sì che gli venga riconosciuto il compenso per la verifica del contenimento energetico di cui all’art.4c punto 13 delle Convenzioni ING/ARCH e PERITI e all’art 4c, punto 14 della Convenzione GEOMETRI?
Per la verifica del contenimento energetico va prodotta la relazione tecnica prevista dall’art. 8 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., che fornisce informazioni relative alle prestazioni e al rendimento energetico del sistema edificio-impianti ante e post operam, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
Quando può essere riconosciuto il compenso per Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
Il compenso può essere riconosciuto qualora l’intervento sull’edificio rientri nei casi previsti all’ art. 6 del D.Lgs 192/2005, con le esclusioni di cui all’Appendice A delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009”.
(Rif. Decreto interministeriale 26 giugno 2015).
13. Argomento: Certificatore energetico.
Il soggetto certificatore va nominato prima dell’inizio dei lavori?
Si, così come riportato nelle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009.
(Rif. Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Allegato 1 paragrafo 7.1.2).
14. Argomento: Rilievi di aggregati complessi.
Sono cumulabili gli onorari di seguito elencati?
- Onorario base di cui al DM 4/4/2001 tab. B3.2;
- Contributo aggiuntivo di cui alle Convenzioni sottoscritte dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti (cfr.: Art. 4c punto 7 – Rilievi di cui all’art. 1 punto b.7), dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati (cfr.: Art. 4c punto 5 – Rilievi di cui all’art. 1 punto b.6) e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (cfr.: Art. 4c punto 5 – Rilievi architettonici, rilievi strutturali e particolari misurazioni), pari a:
- 2 €/mq per edifici in aggregato complesso fuori dalle perimetrazioni dalle perimetrazioni di cui al DCD n. 03/2010;
- 3 €/mq per edifici in aggregato complesso all'interno della perimetrazione di cui al DCD n. 3/2010;
- 4 €/mq per edifici di pregio;
- 5 €/mq per edifici vincolati;
- Maggiorazioni dei compensi unitari di cui al DM 4/4/2001 tab. B3.2 (tali maggiorazioni si applicano singolarmente all'onorario di base e non si moltiplicano tra loro):
- Per rilievo aggiuntivo delle strutture;
- Per rilievo aggiuntivo di impianti tecnologici complessi (da parzializzare per singoli impianti in relazione alle specifiche situazioni);
- Per rilievo di manufatti soggetti a vincoli: architettonico, archeologico, artistico, storico.
Si, sono cumulabili in quanto nella Convenzione ING/ARCH, al secondo capoverso del punto 7 dell’art. 4c (cfr. anche Art. 4c punto 5 Convenzioni GEOMETRI e PERITI) si cita: “In aggiunta all’onorario base di cui al precedente comma ...” intendendosi per onorario base quello scaturente dalla completa applicazione della tariffa della tab. B.3.2 del D.M. 04/04/2001 (includendo quindi anche le maggiorazioni dei compensi unitari).
Quando può riconoscersi la complessità dell’aggregato?
Un aggregato è da intendersi complesso quando lo stesso presenta difficoltà di rilievo dovute alla sua articolazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo anche uno dei seguenti contesti: piani sfalsati e/o fronti controterra e/o forme irregolari in pianta ed in altezza e/o presenza di vani murati o di rue inaccessibili, etc.) e/o a condizioni che ne impediscono l’agevole rilievo (come ad esempio la presenza di opere di messa in sicurezza e/o crolli diffusi).
FAQ 82 del 11/06/2015
ALIQUOTE DA APPLICARE NELLA PARCELLA GEOLOGI PER LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA GEOTECNICA
Quali sono le aliquote per la consulenza geotecnica da riconoscere al Geologo?
Le prestazioni di consulenza di cui all’art. 4 comma c) punto 3) di cui all’Allegato A al Protocollo d’Intesa Geologi, sono riconducibili alle aliquote a+b+c (rif.: Tabella B dell’Allegato A al Protocollo d’intesa). L’aliquota d) può essere riconosciuta solo nel caso in cui la Relazione Geotecnica sia firmata e timbrata congiuntamente dal Geologo e dal Progettista delle strutture, e nei casi in cui siano state eseguite particolari prestazioni geotecniche (analisi geomeccaniche, verifiche di stabilità, verifica alla liquefazione, studi di risposta sismica locale, etc. utilizzate dal Progettista per la scelta dell’intervento da realizzare).
Le aliquote e) ed f), indicate nella Tabella B dell’Allegato A al Protocollo d’intesa Geologi, per le Prestazioni di Consulenza Geotecnica, equivalgono alle aliquote d) ed e) della Relazione Geologica di cui alla Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. e – analogamente - l’importo relativo a tali prestazioni, ove richieste dalla Direzione Lavori in corso d’opera, dovrà essere previsto nel Quadro Economico di progetto e potrà essere liquidato solo alla fine dei lavori e dietro presentazione di idonea documentazione che attesti l’avvenuta esecuzione delle citate attività professionali [rif.: art. 4 comma a) dello Schema di convenzione].
FAQ 81 del 11/06/2015
ALIQUOTE DA APPLICARE NELLA PARCELLA GEOLOGI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA
- Spesso i geologi calcolano l’onorario considerando la Categoria Ib, in base ad una sola delle limitazioni dimensionali previste per la categoria Ia; è corretto? O devono verificarsi entrambe le condizioni previste dalla Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 531 del 20 Novembre 1984?
- Quali sono le aliquote per le prestazioni geologiche da riconoscere al Geologo?
- È possibile l’attribuzione dell’aliquota per lavori in Classe III?
- La definizione delle classi e categorie riportata nella Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 531 del 20 Novembre 1984 recita: “Classe Ia: rientrano nella Classe I categoria a) le costruzioni nei terreni lapidei omogenei e nei terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità con le dimensioni non superiori alle seguenti per ogni singola costruzione: max alt. f.t. = 7,50, perimetro max = m 100”, pertanto la corretta interpretazione prevede che i due requisiti dimensionali possano essere considerati separatamente e non in modo concomitante.
Si noti che l’attribuzione della categoria Ib è legittima anche nei casi di costruzioni “che incidono in maniera rilevante sul terreno di fondazione” o, ancora, “che incidono su versanti che richiedono specifiche verifiche di stabilità” (cfr. Delibera CNG n. 531/84).
- Le prestazioni che normalmente vengono eseguite dal Geologo sono riconducibili alle aliquote a+b+c di cui alla Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. La maggiorazione del 50% c di cui alla stessa Tabella è riconosciuta per la direzione delle indagini geognostiche.
Il riconoscimento dell’aliquota d) e dell’aliquota e) della Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. è possibile solo a seguito dell’effettivo svolgimento delle prestazioni, ove richieste dalla Direzione Lavori in corso d’opera [rif.: art. 4 comma a) dello Schema di convenzione]; ovvero l’importo relativo a tali prestazioni dovrà essere previsto nel Quadro Economico di progetto e potrà essere liquidato solo alla fine dei lavori, dietro presentazione di idonea documentazione che attesti l’avvenuta esecuzione delle citate attività professionali.
- Può essere riconosciuta l’aliquota relativa alla Classe III prevista dalla Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 531 del 20 Novembre 1984 per la sola quota parte dell’importo lavori relativa a gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, e - a titolo di esempio non esaustivo - a particolari opere di sostegno, consolidamento e bonifica di cavità sotterranee.
FAQ 80 del 11/02/2015
COMPENSO DELEGATO PARTI COMUNI
Nel caso in cui il delegato per le parti comuni non sia un amministratore di condominio professionista o equiparato, quindi privo di partita iva, ha diritto al compenso di cui all’art. 8 comma 2 dell’O.P.C.M. n. 3803/2009?
Si. Tale somma è riconosciuta anche al c.d. delegato per le parti comuni non professionista, ovvero in favore del rappresentante designato dai proprietari di un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, per la presentazione della domanda di contributo relativa alle parti comuni, alle condizioni chiarite dal parere dell’Agenzia dell’Entrate del 16 febbraio 2012 e riportate di seguito “ Tale figura è assimilata a quella dell’amministratore di condominio e, di conseguenza, ha diritto ad analogo compenso”
FAQ 79 del 17/03/2014
Applicazione Prezzario Regionale Abruzzo 2013
In che maniera è disciplinato l’utilizzo del prezzario 2013 per le pratiche di ricostruzione privata sisma 06/04/2009?
Per l’utilizzo del nuovo Prezzario Regionale per le pratiche di ricostruzione privata post sisma 06.04.2009 si potrà far riferimento alla seguente casistica.
Progetti presentati successivamente alla data del 26 gennaio 2014, termine del periodo transitorio.
Le pratiche presentate e protocollate successivamente a detta data, ivi comprese quelle presentate ai sensi e per gli effetti del Decreto USRC n. 1/2014 dovranno far riferimento al nuovo Prezzario Regionale, fatta salva l’applicazione del prezzario precedente (2009), qualora opportunamente motivata dal progettista/tecnico incaricato.
Progetti ricadenti tra quelli previsti all’art. 15 comma 5 del Decreto n.1 dell’USRC, presentati prima del 26 gennaio 2014.
Nel caso di opzione per la procedura parametrica è possibile adeguare il computo metrico secondo il Prezzario Regionale 2013, fatta salva l’applicazione del prezzario precedente (2009), qualora opportunamente motivata dal progettista/tecnico incaricato.
Progetti, non ancora istruiti, o in corso di istruttoria, presentati prima del 26 gennaio 2014, nel corso del periodo transitorio (sei mesi dalla pubblicazione del 27 maggio 2013 sul BURAT_).
Va mantenuto il prezzario utilizzato per la redazione del computo metrico allegato alla richiesta protocollata (2009 o 2013).
Progetti, non ancora istruiti o in corso di istruttoria non ricadenti tra quelli previsti all’art. 15 comma 5 del Decreto n.1 dell’USRC, presentati prima dell’entrata in vigore del prezzario regionale 2013 (27.05.2013).
Non è possibile adeguare il computo metrico secondo il Prezzario regionale 2013.
FAQ 78 del 04/12/2013
DOPPIO COMPUTO.
E’ stata trasferita in data 26/07/2013 dal Comune di pertinenza una pratica (edificio singolo esito B) dalla cui documentazione allegata è stata ricostruita la seguente storia:
- Domanda di contributo presentata in data 04/02/2011;
- Risposta del Comune del 13/05/2011 in cui la pratica viene sospesa in quanto “istanza prodotta fuori termine”;
- Integrazione spontanea del tecnico (acquisita al protocollo del Comune in data 27/08/2012) contenente documentazione in parte sostitutiva di quanto presentato in allegato alla domanda originale;
- Richiesta del tecnico al Comune di istruzione della pratica (18/07/2013) in forza della nota del Titolare dell’Ufficio Speciale prot. n. 00606/u del 09/07/2013 secondo cui non esiste riferimento normativo che fissi la decadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissibilità a contributo per la ricostruzione delle unità abitative di cui alle OPCM 3779 e 3790
Posto che sulla base di quanto premesso la pratica risulterebbe ad oggi istruibile la presente domanda scaturisce dalla analisi preliminare dei quadri economici attualmente trasferiti all’UTR.
Il computo allegato alla domanda originale (04/02/2011) prevede un importo lavori pari a circa € 29.000,00 mentre nella citata integrazione spontanea presentata dal tecnico e protocollata dal Comune in data 27/08/2012 l’importo lavori ammonta a circa € 119.554,38.
Posto che la prima domanda non è mai stata istruita dal Comune in quanto sospesa e che quindi l’integrazione spontanea del tecnico del 27/08/2012 non si configura come “una risposta in aumento ad una istruttoria” (che sarebbe inammissibile) il nostro dubbio, ad oggi, è relativo alla possibilità o meno di istruire la pratica tenendo conto del “nuovo” importo lavori a cui sono collegati elaborati progettuali peraltro molto più dettagliati di quanto presentato nella documentazione originale assai carente del 04/02/2011 e quindi probabilmente scaturiti da una migliore valutazione dello stato dell’immobili e dei relativi interventi da eseguire.
Si premette che le integrazioni non richieste in aumento al computo metrico allegato alla domanda di contributo non sono in generale ammesse, e che eventuali integrazioni in aumento sono ammissibili solo nel caso in cui sia necessario rimodulare l’intervento progettuale a seguito di richiesta di integrazioni tecniche con conseguente previsioni di nuove e diverse voci di computo, ovvero in particolare casi in cui a seguito di valutazione di tipo urbanistico e vincolistico ci si trovi nella necessità di rimodulare l’intervento progettuale che comporti anche aumento di costi.
FAQ 77 del 04/12/2013
PARTI COMUNI UNICO PROPRIETARIO.Riguardo la finanziabilità delle parti comuni a più unità immobiliari, qual è il riferimento normativo che consente di escludere o di includere nella ammissibilità a contributo le parti comuni a più unità immobiliari di proprietà di un unico soggetto (sia nel caso di abitazione principale che immobile diverso da prima abitazione)?
Premesso che non è possibile ammettere contributi sulle parti comuni di un edificio di proprietà di un unico soggetto in quanto, non è giuridicamente concepibile una situazione di comunione o di condominio facente capo ad un’unica persona, si riportano di seguito alcuni pareri, espressi da soggetti diversi, che indirettamente confermano tale interpretazione.
Risposte del 12/04/2011 del Prefetto di L’Aquila Dott. Gabrielli ai notai della città.
“Il contributo per le parti comuni condominiali spetta anche ove il condominio facciano parte proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo diverse da abitazione principale”
Nota del 29/10/2010 condivisa tra il Comune di L’Aquila e la Filiera secondo la quale per la finanziabilità delle parti comuni, oltre alla presenza di più unità immobiliari, è sufficiente la pluralità di diritti reali e non necessariamente il solo diritto di proprietà.
“ Si evidenzia che in merito alla finanziabilità delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari – in attesa dei chiarimenti a suo tempo richiesti – si è concordato con il comune dell’Aquila di interpretare in senso estensivo il requisito necessario di “più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi”, riconoscendo anche ai titolari di altri diritti reali di godimento su una o più unità immobiliari quanto espressamente previsto per i titolari del diritto di proprietà.
Ad esempio ove ci sia un titolare di un diritto di proprietà su un appartamento e uno o più titolari di diritto d’usufrutto o diritto d’uso su altro/altri appartamento/appartamenti nello stesso edificio, la presenza di una pluralità di soggetti, titolari di tali diritti reali, consente di ricondurre la fattispecie nell’ipotesi della comunione (c.d. condominio di fatto): in tal caso sono ammesse a contributo le spese per i titolari sulle parti comuni.”
La Cassa Depositi e Prestiti con mail inviata in data 23/12/2009 alla Carispaq, in merito ad alcuni chiarimenti relativi alla convenzione ABI/Cassa Depositi e Prestiti, ha specificato che nel caso di edificio la cui proprietà risulti interamente in capo ad un unico soggetto, non sussiste comunione né condominio, pertanto la finanziabilità delle “parti comuni” non è ammessa.
“Nel caso di edificio la cui proprietà risulti interamente in capo ad un unico soggetto, non sussiste comunione né condominio. Pertanto, sulla base della vigente normativa la finanziabilità delle “parti comuni” non è ammessa mediante finanziamento agevolato”
Nelle risposte del 29/03/2011 del coordinatore della Struttura Tecnica di Missione Arch. Gaetano Fontana ai 17 quesiti degli ordini professionali, si precisa tuttavia che in caso di unico proprietario, in presenza di abitazioni principali, queste ultime sono finanziate integralmente, comprese tutte le parti legate alla fruibilità e al ripristino dell’agibilità dell’immobile.
7. Le abitazioni principali sono finanziate integralmente, comprese tutte le parti legate alla fruibilità e al ripristino dell’agibilità dell’immobile. Si segnala che ad oggi non sono finanziabili le parti comuni di edifici costituiti da più unità immobiliari non adibite ad abitazione principale di proprietà di un unico soggetto, in quanto non previsto dalla legge n. 77/2009.
FAQ 74 del 19/09/2013
CUCITURA LESIONI. L’intervento di cucitura di lesione con rete in fibra di vetro presente nelle Linee Guida ReLuis con quale voce di prezziario si identifica?
Si fa riferimento al secondo adeguamento del Prezziario Regione Abruzzo voci NP 07- A e NP 07- B.
FAQ 73 del 19/09/2013
UNICO PROPRIETARIO. Nel caso di due o più unità immobiliari con struttura unica e con unico proprietario, non adibite ad abitazione principale, posto che sia necessario ripristinare l’agibilità sismica dell’intero edificio e che il calcolo del limite di spesa per gli interventi di miglioramento sismico venga computato con riferimento alla superficie di una sola unità immobiliare, è possibile comunque, entro tale limite, eseguire gli interventi di miglioramento sulla totalità della struttura (“parti comuni” alle due unità immobiliari) oppure si deve prevedere una quota in accollo al proprietario (ad es. in proporzione alle superfici)?
In tale situazione non si ravvisano le condizioni per la richiesta di contributo per le parti comuni. Nel caso in questione pertanto se la richiesta di contributo è limitata alla sola unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, si può adottare la formula del contributo “diverso dalla abitazione principale” che ai sensi della OPCM 3779/09 e 3790/09, prevede che “… il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell’80% delle spese comprensive dell’IVA occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Si tiene a precisare che tra gli interventi ammissibili sono previsti anche quelli destinati alla riparazione/miglioramento delle parti strutturali dell’edificio, anche ubicate in zone non ricadenti nella unità immobiliare oggetto di richiesta, finalizzate a garantire il ripristino dell’agibilità sismica dell’abitazione oggetto di richiesta di contributo.
FAQ 72 del 19/09/2013
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI. Se un immobile era in comproprietà alla data del 06/04/2009 e, successivamente a tale data, uno dei comproprietari ha acquisito la piena titolarità dell’immobile con atto di compravendita stipulato con gli eredi dell’altro comproprietario, si possono configurare ripercussioni sull’erogazione del contributo a causa dell’alienazione operata dagli altri aventi titolo?
Nel rammentare il contenuto dell’art. 3, comma 5, del Titolo I del D.L. 39/2009, convertito con L. 77/2009, ai sensi del quale “Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009”, è di tutta evidenza che può essere riconosciuto il contributo esclusivamente per la quota di proprietà posseduta dal richiedente alla data del 6 aprile 2009. La problematica è stata oggetto di Parere del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 22 novembre 2011 con oggetto “Richiesta di parere inerente l’ammissibilità a contributo di beni acquistati a titolo gratuito, successivamente al 6 aprile 2009”.
FAQ 71 del 19/09/2013
CBM – SUPERFICI NON RESIDENZIALI. In merito alla determinazione del limite di convenienza ai sensi dell’OPCM 3881, si richiede di precisare se, nel caso di domande relative a fabbricati costituiti interamente da superfici non residenziali e parcheggi (pertinenze distaccate dall’abitazione) e in assenza di domanda relativa all’edificio ad uso abitativo è possibile adottare il medesimo valore del costo base di realizzazione tecnica (CBM) previsto per l’edilizia sovvenzionata e agevolata comprensivo delle maggiorazioni alle lettere a, b, c.
Si è possibile, in quanto nel caso di superfici non residenziali il calcolo del CBM viene effettuato considerando dette superfici al 60% rispetto a quanto previsto per le superfici residenziali.
FAQ 70 del 19/09/2013
IVA COMPENSO COORDINATORE. Coordinatore progettisti e legale rappresentante consorzio o parti comuni. L’importo del 2% spettante alle due figure sopramenzionate si calcola sull’importo lavori al netto di IVA o sull’importo totale compreso IVA e spese tecniche?
Entrambi i compensi sono da calcolare al netto di IVA nei limiti previsti, che sono dettati nel caso del coordinatore dei progettisti dalla nuova convenzione con gli Ordini Professionali e nel caso del legale rappresentante consorzio o parti comuni dall’OPCM 4013/2012.
FAQ 69 del 19/09/2013
PERENTORIETA’ DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE. E’ possibile ad oggi presentare domanda di contributo oltre i termini specificati dalle rispettive ordinanze e indirizzi?
Le OPCM 3779/2009 e 3790/2009, nel prevedere un indennizzo per la riparazione/ricostruzione delle unità immobiliari classificate con esito di agibilità rispettivamente B ed E, stabiliscono appositi termini per la presentazione delle relative istanze al Comune ma nulla dicono in ordine alla natura degli stessi e sulle eventuali sanzioni previste nell’ipotesi in cui non vengano rispettati. Nel caso in cui un termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione dello stesso dipende dall'esistenza o meno di sanzioni decadenziali; con le OPCM 3832 del 22 dicembre 2009, art. 12, comma 2 e 3978 dell’ 8 novembre 2011, art. 6, viene prevista la perdita dei benefici assistenziali quale esplicita sanzione conseguente alla mancata presentazione della domanda di contributo entro i termini stabiliti. In assenza di un riferimento normativo che estenda tale decadenza anche ed esplicitamente al diritto di chiedere il contributo per la ricostruzione delle unità abitative di cui alle citate OPCM 3779 e 3790, i termini in queste ultime indicati sono da considerarsi perentori limitatamente all’acquisizione o alla perdita dei benefici assistenziali. Per le A, i termini sono perentori e stabiliti nell'OPCM 3870, art.3, comma 2.
FAQ 68 del 19/09/2013
PERTINENZA FISICAMENTE INDIPENDENTE. Se l’abitazione principale è fisicamente staccata dalle pertinenze, e nel caso in cui l’abitazione principale non è oggetto di contributo in quanto per esempio non danneggiata, si può fare richiesta per la pertinenza come “abitazione principale” o va fatta come immobile diverso da abitazione principale?
Il titolare di diritto reale può presentare la richiesta di finanziamento per la riparazione/ricostruzione della pertinenza, ai sensi dell’OPCM relativa all’esito di agibilità assegnato, avendo diritto alla concessione del contributo sia per l’abitazione sia per le relative dipendenze anche se staccate. Nel caso in cui l’abitazione principale non abbia subito danni è possibile comunque presentare la domanda per la sola dipendenza in quanto facente parte dell’abitazione principale e come tale assume gli stessi diritti previsti per le abitazioni principali dalle OPCM di riferimento. Il caso delle “pertinenze” è stato disciplinato dall’art. 16 della OPCM n.3817 del 16.10.2009 che si esprime nei seguenti termini: “I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.” Il riferimento al testo dell’art. 1 delle OPCM 3779 e 3790 consente di poter affermare che il finanziamento dei lavori relativi alle pertinenze è consentito sia con riferimento alle richieste di contributo per le abitazioni principali sia per quelle relative ai contributi per gli immobili diversi dalla abitazione principale. Per meglio specificare il concetto di “pertinenza” si ritiene utile richiamare il contenuto dell’art. 817 del codice civile che stabilisce che: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa. …”. Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali: l’art. 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce che “le pertinenze” sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono destinate. La pertinenza deve essere destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale, circostanza, che può verificarsi anche qualora quest’ultima sia strutturalmente indipendente dal corpo di fabbrica dell’abitazione.
FAQ 67 del 19/09/2013
DANNO PREESISTENTE. Sono ammissibili a contributo gli interventi per la riparazione dei danni preesistenti al sisma? Ed eventualmente quale tipologia di intervento è ammessa.
In considerazione dei numerosi quesiti sottoposti all’attenzione di questo Ufficio Speciale relativi alla ammissibilità a contributo nonché alla tipologia degli interventi per la riparazione dei danni preesistenti al sisma, si precisa quanto segue. Da un’analisi del quadro normativo di riferimento, risulta evidente, in via generale, che la riparazione del generico danno preesistente non può essere ammessa a contributo. Tuttavia, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di un danno preesistente di carattere strutturale di singoli elementi la cui riparazione risulti indispensabile per rimuovere lo stato di inagibilità dell’edificio e/o dell’intero aggregato e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (Rif. C.T.S. del 04/11/2010), verrà effettuata una quantificazione degli interventi ammissibili secondo le indicazioni di cui al punto 7, lettera D, degli “Indirizzi per l’esecuzione degli interventi” di cui alle OPCM 3779 e 3790. A tal fine, sarà il progettista a dover dimostrare (attraverso documentazione fotografica, relazione tecnica, etc.) che l’intervento è necessario per il ripristino della agibilità sismica dell’intero edificio; tale intervento, in ogni caso, si configura come di tipo “B”, ai sensi delle OPCM 3779 e 3790. In relazione invece agli elementi non strutturali e alle finiture in genere, frequentemente si presenta la necessità di dover valutare l’entità del danno preesistente rispetto al danno causato dal sisma, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle OPCM 3779 e 3790, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno unicamente finalizzati a ripristinare le condizioni precedenti all’evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interne e funzionalità impiantistica (fatta salva la necessità di legge di procedere all’adeguamento impianti). In tal caso, il progettista effettuerà una valutazione del costo del singolo intervento, individuando, se non possibile diversamente, la misura percentuale di danno ascrivibile al sisma e quella eventualmente preesistente, in modo da determinare la corrispondente quota parte di intervento ammissibile a contributo. Ove si debbano inserire voci riferite ad elementi non presenti all’epoca del sisma, questi ultimi dovranno essere riportati a costo zero sul computo metrico estimativo o in detrazione alla fine, evidenziando che saranno a carico della proprietà. Quanto precisato, in via generale e particolare, rappresenta esplicazione delle disposizioni normative esistenti in materia; in ragione di ciò, ritenendosi eventuali procedure difformi non suscettibili di applicazione, si invitano le professionalità chiamate ad operare in tale ambito ad evitare ogni discrezionalità valutativa che si discosti dalla procedura sopra delineata.
FAQ 56 del 23/08/2013
Fra gli interventi di riparazione delle parti comuni di un aggregato edilizio composto da edifici con esiti di agibilità di tipo B, è prevista la riparazione del solaio di copertura (tetto) danneggiato dal sisma. Posto che tale riparazione richiede necessariamente la rimozione del manto di copertura, realizzato in eternit, si chiede se la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione del manto di copertura esistente, sono ammessi a contributo statale.
Nel caso in cui, come in quello prospettato, la rimozione del manto in eternit si configuri come intervento di riparazione, anche nei casi di edifici con esito di agibilità di tipo B, tale intervento è ammissibile a contributo. I relativi costi, non essendo individuabili con una voce di prezzario, possono essere determinati facendo riferimento alle modalità riportate nella nota n. 9 del file di calcolo della convenienza economica. Nel caso in cui la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali, quali l’amianto, si configurino quali interventi propedeutici agli interventi di rafforzamento/miglioramento, essi dovranno essere ricompresi nei limiti dei 150 €/mq, la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata con le medesime modalità.
FAQ 55 del 21/08/2013
Come si calcola l’onorario relativo al compenso spettante al Revisore dei conti? Nel quadro economico bisogna prevedere un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto per l’amministratore?
Si specifica che la presenza del Revisore dei Conti è consentita solo se prevista nell’atto costitutivo del consorzio (art. 7 co. 3 del D.C.D. 12/2010) e comunque il suo compenso è pari al 12,5% ( come indicato all’art. 7, comma 14, dell’OPCM 3820/2009 e smi.), dell’importo spettante al rappresentante legale del consorzio, al commissario ovvero al procuratore speciale (come stabilito dall’art. 3 co. 3 del D.C.D. n. 93/2012). Nel QE non bisogna prevedere un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto per l’amministratore.
FAQ 54 del 21/08/2013
Come è possibile accertare lo stato di collabenza e/o fatiscenza degli edifici e come si procede al calcolo del limite massimo di contributo per tali edifici?
A) Per edifici collabenti "F/2" (unità collabenti) si intende:quei fabbricati o porzioni di essi che nello stato in cui si trovano, non sono suscettibili a fornire reddito.(Es.: Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. (Decreto 2 gennaio 1998 N° 28 ART. 6 - definizione recentemente ribadita nella NOTA PROT.5028 DEL 09.08.2013 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “UFFICIO PROVINCIALE DI TERAMO”) L’indicazione di “un’unità collabente” sulla visura catastale consente di individuare in modo oggettivo lo stato di collabenza dell’immobile. Qualora invece tale dicitura non sia riportata sulla visura catastale e ricorrano i presupposti per ritenere non allineata all’attualità la situazione catastale, sussistendo i requisiti di fatto che determinano lo stato di collabenza e tali requisiti siano evidenziati nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di contributo, tale condizione dovrà essere segnalata al comune competente che procederà nei modi e tempi di leggi all’accertamento dello stato di collabenza.
B) Ai fini del calcolo del contributo si precisa che:
1) Nel caso in cui l’intero aggregato o dei singoli edifici versano in uno stato di collabenza e/o fatiscenza nessun tipo di intervento può essere ammesso a contributo come specificato nella nota n. 674/STM del 25 febbraio 2011;
2) Nel caso di aggregati in cui siano presenti unità fatiscenti e/o collabenti ed almeno un’unità immobiliare abbia diritto al contributo, il finanziamento è riconosciuto per la riparazione/ricostruzione delle sole parti comuni seguendo la disciplina di cui all’art. 7 co 3 dell’OPCM 3820/09, come meglio specificato nella nota 1105/STM del 13 aprile 2011, mentre non sono ammessi a contributo interventi sulle parti private della singola unità che versa nel suddetto stato. Si precisa, in questo ultimo caso, che al fine della determinazione del limite di convenienza economica, laddove sia richiesto, la consistenza delle unità immobiliari costituenti l’edificio collabente va determinata calcolando le superfici dello stesso come superfici non residenziali in quanto sono escluse dal finanziamento le finiture .
FAQ 53 del 02/08/2013
REALIZZAZIONE DI UN VESPAIO AREATO. La realizzazione di un vespaio areato in un locale abitabile contro-terra a valle del calcolo dei valori di trasmittanza può essere inserita nelle voci afferenti al miglioramento energetico?
"Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto n. 44/2011 del Commissario Delegato l’adeguamento energetico è previsto solamente per i locali abitati, l’intervento sul vespaio non può essere considerato come adeguamento energetico se non riguarda appunto un locale abitato. In ogni caso dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissibilità a contributo, che il valore di trasmittanza della struttura opaca orizzontale a seguito dell’introduzione di elementi areanti venga adeguato ai parametri prescritti dal D.Leg.vo 192/2005".
Rif.: DCD 44/2011.
FAQ 52 del 02/08/2013
MIGLIORAMENTO ENERGETICO. In base al Decreto 44/2011, non ci è chiaro se il contributo di 130 €/mq sia riferito all’intero involucro o ai singoli elementi (tamponature, infissi, copertura, ultimo solaio). Nel caso in cui si riferisca all’intero involucro, quale documentazione dovrà presentarci il tecnico ai fini della completa istruttoria?"
Il contributo riconosciuto ammissibile per il miglioramento energetico degli edifici danneggiati, come indicato all’art. 1 comma 3 DCD 44/2011, è “finalizzato” all’adeguamento del valore della Trasmittanza termica (U) delle strutture opache verticali, delle strutture opache orizzontali o inclinate e delle strutture trasparenti ai valori indicati nel D.L. 192/2005 e s.m.i., allegato B del DM 11 marzo 2008 di seguito allegato. Il comma 4 dello stesso articolo precisa che “gli interventi ammessi a contributo riguardano l'adeguamento del valore della trasmittanza termica delle tamponature e degli infissi esterni, della copertura o dell'ultimo solaio sovrastante locali abitati dell'edificio (tipicamente il solaio tra l'ultimo piano ad uso abitativo e i sottotetti), del primo solaio sottostante locali abitati (tipicamente il solaio tra le autorimesse o le cantine e il primo piano ad usa abitativo). Si deroga all'adeguamento delle strutture opache orizzontali tra gli alloggi nel caso in cui gli interventi di adeguamento dei valori della trasmittanza termica, comporti un'altezza d'interpiano inferiore ai valori minimi.”, e pertanto il finanziamento è ammesso per l’adeguamento dell’involucro esterno (tamponature ed infissi esterni) qualora i valori di trasmittanza termica di tali elementi non siano adeguati a quanto previsto dalla normativa . Il DCD 44/2011, all’art.1 comma 5, precisa che “il contributo viene erogato solo nel caso in cui per tutti gli elementi sopra citati si raggiungano i valori indicati nel D.leg.vo 192/2005.” La documentazione da presentare per la richiesta di contributo è esplicitata all’art.1 comma 7 dello stesso Decreto: “[…] apposito computo metrico con dettaglio analitico dei singoli elementi sui quali si interviene, ed eventuale quadro comparativo nel caso in cui tali elementi siano interessati anche da lavorazioni inerenti la riparazione del danno ed il miglioramento sismico.” Ovviamente la richiesta di contributo dovrà essere corredata da tutta la documentazione progettuale comprovante l’adeguamento secondo la normativa di riferimento (D.leg.vo 192/2005).
FAQ 51 del 02/08/2013
COMPENSO AMMINISTRATORE. In merito al compenso spettante all’amministratore di condominio, l’IVA e gli altri oneri sono compresi nella quota del 2% calcolato sull’importo lavori?
La quota del 2% sull’importo lavori spettante all’amministratore di condominio è al netto dell’IVA e oneri di legge, quali INPS.
Aggiornamento del 10/10/2019
In considerazione dei pareri resi dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - a mezzo delle Delibere n. 43/2019/PAR e 118/2019/PAR, il compenso spettante all’amministratore, al rappresentante delle parti comuni, al Presidente di
Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato con le modalità di cui all’art. 4, comma 9, del DPCM del 4 febbraio 2013, è ascrivibile al quadro economico del contributo concesso, nel limite massimo derivante dall’applicazione degli scaglioni previsti, quale corrispettivo omnicomprensivo ad essi spettante, al netto dell’IVA se dovuta (Determina Congiunta n. 2 del 08-10-2019 "Delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 118/2019/PAR. Presa d'atto e misure")
FAQ 50 del 02/08/2013
Nella determinazione del costo di demolizione dell’edificio esistente e smaltimento delle macerie della Determinazione del limite di contributo ai sensi dell’art. 5, co. 4 dell’OPCM 3881/2010, la voce CUT3 (Costo unitario di trasporto del materiale alla più vicina discarica o impianto di trattamento autorizzato) da ove può essere dedotta? In quanto dalla redazione di un limite di contributo, nell’utilizzo dell’ultimo modello di Determinazione del limite scaricata dal sito del commissario per la ricostruzione, è stato riscontrato che tale voce va inserita dal compilatore. Non avendo trovato riscontro nel prezziario della Regione Abruzzo né negli adeguamenti allo stesso, si richiede di fornire informazioni a riguardo.
Premesso che le voci Cut1, Cut 2, Cut 3, Cut 4 vengono utilizzate esclusivamente per i casi in cui la demolizione è già stata effettuata, e si possono utilizzare i codici prezzario art. 13 (€/mc 19,73) e art. 14 (€/mc 151,73) del 2° adeguamento prezzario regionale, in tutti gli altri casi in cui si debba demolire e trasportare a discarica entro i 10 km si utilizza la voce al rigo 161 del file di convenienza economica “demolizione vuoto per pieno”, se il trasporto a discarica supera i 10 km è possibile utilizzare la voce CuM secondo i costi unitari De/13-1 e De/13-2 del 4° adeguamento prezzario regionale.
FAQ 26 del 23/07/2013
CALCOLO SUPERFICIE COMPLESSIVA. La superficie utile per il calcolo di convenienza come va calcolata? L’off set dei 30 cm va fatto dall’interno o dall’esterno della muratura?
Tenuto conto che all’art. 1 comma 4 del decreto n. 27 del 2 dicembre 2010 è indicato che “nel caso di edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, la superficie utile abitabile Su e la superficie non residenziale SNR, di cui al co. 3, ai fini della definizione del limite di contributo, possono essere determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.”, deve essere computata la superficie netta più la quota parte delle pareti al netto dei 30 cm indicati partendo dalla linea esterna d’ingombro della parete. Tale assunzione è suffragata dal fatto che l’eventuale ricostruzione dovrà essere fedele agli ingombri esterni, con una maggiorazione della superficie complessiva andando a ricostruire il fabbricato in cemento armato.
Rif.: DCD 27/2010
FAQ 25 del 23/07/2013
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Per quanto riguarda il compenso per il tecnico facciamo riferimento al calcolo della parcella professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila. E’ presente tra le varie voci il “certificato di regolare esecuzione”: quando va riconosciuto? Anche nel caso di parti esclusive?
La certificazione della regolare esecuzione dei lavori effettuati è prevista al punto 9. degli Indirizzi della OPCM 3779 e degli Indirizzi della OPCM 3790. Pertanto qualora il professionista incaricato provveda alla redazione del CRE, il relativo compenso può essere riconosciuto.
FAQ 24 del 23/07/2013
POLIZZA FIDEJUSSORIA. In quali casi è prevista la stipula della polizza fideiussoria e in quale fase va presentata?
La polizza fideiussoria è prevista nei soli casi di sostituzione edilizia qualora il progetto per la realizzazione del nuovo edificio comporti costi superiori al contributo concesso e di conseguenza preveda somme in accollo al richiedente. La “Circolare sulla presentazione delle pratiche con richiesta di sostituzione edilizia” n. 3415/STM chiarisce che “al fine di garantire la completa realizzazione del nuovo edificio, il condominio produce una polizza fideiussoria a garanzia dell’eventuale somma integrativa posta a carico dei condomini. Il comune emette il contributo definitivo controllata la validità e l’efficacia della polizza.”. La presentazione della polizza deve quindi avvenire a seguito della determinazione dell’importo ammissibile a contributo definitivo, ma prima che lo stesso venga emesso.
FAQ 23 del 23/07/2013
COMPENSO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO O LEGALE RAPPRESENTANTE.Circa l’applicazione progressiva degli scaglioni per il calcolo del compenso complessivo se l’importo lavori ammesso a contributo è pari a 1.100.000, il compenso in quale modo viene calcolato? 1. In maniera restrittiva e quindi sarà pari all’1% di 1.100.000 € (per un totale di 11.000 €); ovvero 2. Effettivamente per scaglioni e quindi sarà pari al 2% di 1.000.000 € (20.000 €) e 1% di 100.000 € (1.000 €), per un totale di 21.000 €?
L’OPCM 4013 del 23 marzo 2012, all’articolo 6 comma 4 indica che “i compensi spettanti agli amministratori di condominio […] rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni […]”. Per quanto possa essere interpretata diversamente, per analogia con altre forme tariffarie il calcolo del compenso deve essere effettuato quindi per scaglioni. Nel caso specifico a seguito di opportuna verifica sull’ammissibilità a contributo, spetterà all’amministratore un compenso di € 21.000,00. Tale interpretazione è confermata dai test di preparazione al concorso per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere.
Rif.: OPCM 4013/2012.
FAQ 22 DEL 23/07/2013
COORDINATORE PROGETTISTI. Nella Progettazione di parti comuni di edifici non costituiti in condominio o di aggregati edilizi, l’O.P.C.M. 3820 recita testualmente, all’art. 7 comma 5: “Sia la progettazione che la direzione lavori che il controllo della sicurezza debbono essere unitari e dunque affidati, per le singole competenze, ad uno stesso professionista. Nel caso in cui l’aggregato sia partizionato ai sensi del comma 1, comunque sarà designato un professionista che coordina l’opera di quelli che agiscono su ogni partizione.” L’O.P.C.M. 3832 recita testualmente, all’art. 3 comma 3 “II comma 5 dell'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, è sostituito dal seguente: "II consorzio resta unico, per l’intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. AI fine di assicurare l’unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato.”” In base alle suddette disposizioni può essere incaricato come coordinatore dei progettisti un geometra?
Le competenze del coordinatore dei Progettisti di cui all’art. 7, comma 5, dell’OPCM 3820/2009 cosi come sostituito dall’art. 3, comma 3, dell’OPCM 3832 vengono esplicitate dalla circolare 1021/STM del 28 febbraio 2012 che recita testualmente “Il Coordinatore dei Progettisti […] sentiti i tecnici coinvolti nella progettazione delle sole parti strutturali individua le unità strutturali che costituiscono l'aggregato e per ognuna determina la tipologia d’intervento (miglioramento sismico ovvero rafforzamento locale) necessaria ai fini del ripristino dell’agibilità sismica dell’aggregato […] al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento, il coordinatore dei progettisti verifica la coerenza degli interventi previsti sulle singole unità strutturali con gli interventi previsti per l’intero aggregato. In particolare il coordinatore dei Progettisti valuta che gli interventi previsti non siano tali da modificare negativamente il comportamento d’insieme dell’aggregato e che gli interventi sulle singole unità strutturali permettano di mitigare le vulnerabilità locali derivanti dall’interazione dei vari edifici tra loro, senza introdurne di nuove e senza amplificare quelle già esistenti.”. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le competenze specifiche, in capo al Coordinatore dei Progettisti, non possono essere assunte da un Geometra.
FAQ 21 del 23/07/2013
In presenza di un aggregato che contenga un esito “E” è possibile estendere l’adeguamento energetico, l’adeguamento impianti ed il superamento delle barriere architettoniche all’intero aggregato?
Tenuto conto della circolare n. 430/STM (cosiddetta circolare impianti) e del decreto 44 relativo all'adeguamento energetico, per gli aggregati fuori e dentro i centri storici nei quali ė presente un esito “E”, nei casi in cui si adotterà la scelta di richiesta di contributo ai sensi dell’OPCM 3820, il contributo per l'adeguamento impianti e l'adeguamento energetico è esteso alla singola unità strutturale così come definito dalle N.T.C. 2008 art. 8.7.1 e riportata nella circolare del Commissario Delegato prot. n. 1021/STM del 28 febbraio 2012, sempre che sia compresa una porzione classificata “E”, avendo comunque l'obbligo di adottare interventi che portino ad adeguare la trasmittanza secondo i criteri di cui al D.l. 44 per l'intera unità strutturale così come individuata dal professionista ai sensi della stressa circolare. Per il calcolo del contributo si dovrà evidenziare la superficie complessiva della singola unità strutturale, che sarà quella di riferimento anche per la verifica del limite di contributo ai sensi del Decreto 27 art. 1 e 2 del 2010. Con lo stesso criterio si potrà operare per la richiesta del Contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui al D.C.D. n. 59 del 29 aprile 2011.
Rif.: circolare n. 430/STM. Circolare n 1021/STM. D.L. 44/2011. DCD 59/2011. OPCM 3820. N.T.C. 2008 art. 8.7.1
Revisione del 29/07/2013
FAQ 20 del 05/07/2013
Nel caso in cui è possibile concedere il contributo per la sostituzione edilizia a seguito del superamento del limite di convenienza economica di cui al comma 5 art. 5 dell’OPCM n. 3881/2010, quale importo deve essere riconosciuto per le spese tecniche?
Ai sensi della nota n. 16 del file di calcolo della convenienza economica in attuazione al DCD n. 27/2010, che si riporta di seguito in forma completa, è riconosciuto al/ai progettista/i il costo delle spese strettamente necessarie alla presentazione della domanda di contributo. Pertanto nel caso in cui risulti economicamente più vantaggioso procedere alla sostituzione edilizia rispetto agli interventi di riparazione e miglioramento sismico, devono essere riconosciuti ai progettisti gli onorari relativi alla progettazione e al rilievo inerente il progetto di riparazione e miglioramento sismico, oltre agli onorari relativi all’intervento di sostituzione edilizia a partire dalla demolizione del fabbricato esistente fino al collaudo finale del nuovo fabbricato.
Rif.: File di calcolo della convenienza economica “Nota 16: Al punto g. va indicato l'importo delle spese tecniche strettamente necessarie alla presentazione della richiesta di contributo. Nel caso di sostituzione edilizia le spese tecniche relative alle prestazioni professionali necessarie per adempimenti connessi a variazioni di sagoma, superfici o destinazioni d'uso, ove consentite dalle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, non sono ammesse a contributo.”. DCD n. 27 del 2 dicembre 2010.
FAQ 19 del 05/07/2013
Tutte le OPCM ed i Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione, emanate sino al 23 marzo 2012, scrivono espressamente che “le spese tecniche sono determinate come indicato nei protocolli d’intesa del 21 luglio 2009 e del 22 gennaio 2010, tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi”. Molti tecnici, incaricati della redazione dei progetti di riparazione, consegnano invece parcelle calcolate non ai sensi dello schema di convenzione del 21 luglio 2009, bensì calcolate ai sensi dell’aggiornamento effettuato esclusivamente dagli Ordini Professionali (senza il consenso di alcuna struttura commissariale) in data ottobre 2012, al fine di riconoscere prestazioni professionali necessarie e richieste ma non contemplate nello schema di convenzione del 21 luglio 2009. E’ possibile ammettere a finanziamento le spese Tecniche così calcolate (non conformemente alla convenzione del 2009)?
L’unica convenzione sottoscritta dalla Struttura Commissariale, che quindi oggi impegna lo Stato e l’attività di verifica assegnata agli UTR, è la citata convenzione del 21 luglio 2009, che essendo sottoscritta anche dal CNI e dal CNA impegna quindi anche tutti i professionisti italiani. Tale convenzione viene anche richiamata nel decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 27/2010 art. 2 comma 1. Al fine di una lettura più estensiva di tale norma, tenendo conto che nella nota n. 16 del file di calcolo della convenienza economica in attuazione al DCD n. 27/2010, in cui si precisa che è riconosciuto l’importo delle spese tecniche strettamente necessario alla presentazione della domanda di contributo, tenuto conto che alcune delle attività professionali sono comunque obbligatorie, quali ad esempio collaudo statico, adeguamento energetico (nel caso sia richiesto), progetto demolizioni (in caso di sostituzione edilizia), tali prestazioni vanno riconosciute, mantenendo il criterio dello sconto del 30% e del rimborso delle spese al 20%, oltre che della maggiorazione del 5% per giovane collaboratore da applicare alle prestazioni di cui alla tabella B Legge n. 143/1949. Diversamente tutte le altre maggiorazioni devono intendersi non applicabili, così come da art. 7 Protocollo d’Intesa del 21 luglio 2009 tra il Dipartimento Protezione Civile e gli Ordini e Consigli Professionali. Si precisa infine che ai sensi del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (cd. Decreto Bersani) con il quale sono stati aboliti i minimi tariffari, l’eventuale riferimento normativo adottato dai professionisti alla Legge n. 24/2012 art. 9 comma 3 è valido solamente per le parcelle relative alle prestazioni professionali legali e quindi esula da questo contesto.
Rif: Protocollo d’intesa 21 luglio 2009. DCD 27/2010. Legge 143/1949. DL 223/2006.
FAQ 18 del 05/07/2013
Qual è la documentazione minima da presentare (se necessaria) per poter riconoscere il compenso del coordinatore dei tecnici? Ovvero: se ci sono più progettisti che dichiarano di aver svolto progettazioni separate (magari solo le verifiche strutturali) che però presentano un progetto unico, con relazione del coordinatore, o unica relazione controfirmata da tutti i progettisti, è riconosciuto il compenso del coordinatore? Nel caso specifico, si tratta di un aggregato composto da due unità minime d'intervento. Sarebbe utile capire se la figura del coordinatore può essere riconosciuta anche nel caso di un'unica U.M.I..
Per poter riconoscere il compenso del coordinatore dei tecnici non occorre nessuna documentazione “minima” ma è necessario esclusivamente verificare che siano presenti progetti distinti per ogni U.M.I curati da figure professionali diverse . Infatti l‘articolo 7 comma 5 dell’OPCM n. 3820/2009, sostituito dall’OPCM n. 3832/2009 art. 3 comma 3, prevede che “aI fine di assicurare I’unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione”. Pertanto la figura di coordinatore dei tecnici incaricati è prevista solo nel caso in cui l’aggregato sia suddiviso in “porzioni” (U.M.I.), la cui progettazione, direzione lavori e controllo della sicurezza siano affidate ad una pluralità di progettisti. Nel caso prospettato, poiché si è in presenza di un unico progetto, benchè a firma di più progettisti, non si ravvisa la fattispecie di cui all’articolo suddetto. Per quanto concerne il compenso, ai sensi dell’OPCM n. 3820/2009 art. 7 comma 15, modificato ai sensi dell’OPCM n. 3832/2009 art. 3 comma 4, “aI coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo”. Per il combinato disposto dalle due ordinanze menzionate il coordinatore di tutti i tecnici può essere uno solo (art. 7 comma 5 dell’OPCM 3820/2009) che attesta tra l’altro la coerenza degli interventi sulle U.M.I. con il progetto dell’aggregato (art. 7 comma 3 dell’OPCM 3832/2009).
Rif: OPCM 3820/2009 - 3832/2009
FAQ 16 del 05/07/2013
È possibile richiedere l’adeguamento impianti e l’adeguamento energetico per una E trattata ai sensi dell’OPCM 3779/09 “Super B”?
Al capitolo 5 degli Indirizzi dell’OPCM n. 3779 fanno parte della tipologia di interventi “A3” quelli previsti per la “riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità”. La Circolare STM n. 430/2011 specifica che “in generale, il ripristino degli impianti danneggiati può richiedere non solo la sostituzione o la riparazione delle singole parti non più funzionanti ma, coerentemente con quanto previsto dalla legislazione vigente, anche la realizzazione di quanto necessario affinché l'impianto sia adeguato alla normativa stessa; per cui, nell'ambito del ripristino della funzionalità impiantistica sono ammesse a contributo le spese necessarie all'adeguamento degli impianti danneggiati oppure oggetto di intervento nell'ambito delle lavorazioni previste per il miglioramento sismico alle prescrizioni della legislazione vigente”. Analogamente per quanto riguarda l’adeguamento energetico, il DCD n. 44/2011 specifica all’art. 1 comma 1 che “per edifici classificati con esito di agibilità "E", per i quali è stata adottata la scelta di procedere alla riparazione e miglioramento sismico in ottemperanza alla OPCM 3790/2010 e relative linee di indirizzo, in considerazione delle vigenti norme sul risparmio energetico di cui al D.leg.vo 192/2005 e s.m.i. per interventi di manutenzione straordinaria, è ammissibile una ulteriore spesa, aggiuntiva a quella per la riparazione ed il miglioramento sismico non superiore a 130 €/mq di superficie complessiva, comprensiva di IVA e spese tecniche.”. Pertanto, si ha diritto al contributo per il miglioramento energetico ed impiantistico anche nel caso in cui si proceda unicamente ad interventi di rafforzamento locale, purché questi ultimi possano essere qualificati quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria ai sensi degli artt. 3, lett. b), D.P.R. 380/01 e 3, comma 2, lett. C), punto 1), D.Lgs. 192/05.
Rif: OPCM 3779/2009. OPCM 3790/2010. DCD 44/2011. D.P.R. 380/01. D.Lgs. 192/05. Circolare STM 430/2011. Norma CEI 64-8. “Quesiti sugli edifici - aggiornamento 15.12.2011” pubblicato sul sito del Commissario delegato per la Ricostruzione.
FAQ 15 del 05/07/2013
In presenza di un aggregato strutturale costituito da una porzione adibita ad uso garage (con esito B) e la restante parte adibita a seconda abitazione (con esito A) con proprietari diversi (costituiti in consorzio): a) Come va calcolato il costo unitario di rafforzamento locale (bisogna “semplicemente” calcolare il contributo unitario 150 €/mq per la superficie del garage)? b) È possibile distribuirlo sull’intero aggregato? c) Essendo la porzione con esito A non abitazione principale ha diritto ai 2.500,00 € per le parti comuni?
a) Il calcolo deve essere effettuato esclusivamente tenendo conto della superfice classificata “B”.
b) Si. Ai sensi dell’OPCM n. 3820/2009 art. 7 comma 3 “in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti”. Inoltre ai sensi del comma 7 dello stesso articolo “la tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, è determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore degli esiti di agibilità tra gli edifici facenti parte dell’aggregato, o, della partizione di cui al comma 5”. Per il combinato disposto dei due articoli l'importo ammissibile in questo caso ai fini del rafforzamento potrà essere speso per l'intero aggregato o per l'intera unità strutturale se individuata.
c) Non ha diritto al supplemento di € 2.500 per le parti comuni in quanto trattasi di abitazione non principale, essendo tale importo limitato alle abitazioni principali così come riportato nell’OPCM n. 3778/2009 art. 1 comma 1.
Rif: OPCM 3820/2009; OPCM 3778/2009.
FAQ 14 del 05/07/2013
Quale è la normativa di riferimento relativa alle spese per lo spostamento del mobilio, necessario per effettuare gli interventi sull’immobile?
Ai sensi dell’OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009, art. 5, il Comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di contributo, riconosce, previa presentazione di fattura, le spese per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio con il limite di € 5.000,00. Le sopraddette spese non devono essere inserite all’interno della richiesta di contributo. Gli interventi previsti sull’immobile possono però implicare solo lo smontaggio, spostamento, accantonamento nell’ambito di cantiere e rimontaggio del mobilio e delle suppellettili: tale intervento è ammissibile laddove strettamente necessario e sia dimostrata tale necessità, con il limite massimo di € 20 al mq di superficie netta limitatamente alle zone effettivamente interessate dai lavori. È bene precisare che ai fini dell’ammissibilità a contributo, la quantificazione di tale intervento dovrà tener conto di eventuali specifiche indicazioni riportate nella fattura per le spese di trasloco.
Rif.: Linee guida Cineas: aggiornamento 28/10/2009, pubblicate sul sito della Protezione Civile. OPCM 3797/2009.
FAQ 12 del 05/07/2013
Quali finiture vanno inserite nella categoria "riparazione" nel caso di demolizioni e ripristino per l'esecuzione di interventi di miglioramento (per es. i massetti di sottofondo dei pavimenti)?
A titolo indicativo ma non esaustivo vanno inserite nella categoria “interventi di tipo A” le seguenti finiture: pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature, carte da parati. Non rientrano invece nelle finiture: tamponature, tramezzature, massetti e vespai. In ogni caso non rientrano nella categoria delle finiture edili le demolizioni e gli scavi in genere.
Rif: Prot. n. 2599-U/UCR del 6 giugno 2012 “Richiesta interpretazione autentica Indirizzi OPCM 3790”.
FAQ 11 del 05/07/2013
Nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento sismico negli aggregati edilizi con esito diverso che comprende una porzione classificata “E”, come sono ammessi i costi delle finiture e degli impianti connessi agli interventi di rafforzamento strutturale?
Negli aggregati edilizi con un esito “E”, essendo vigente l’obbligo del raggiungimento del 60% dell’adeguamento sismico, valgono le stesse regole delle pratiche “E” e quindi dell’attribuzione dei costi secondo gli indirizzi della OPCM 3790/2009 che fanno ricadere tali interventi di tipo A e quindi non soggetti al tetto di spesa, ovviamente nei soli casi in cui finiture ed impianti siano presenti.
Rif: OPCM 3790/2009.
FAQ 10 del 05/07/2013
Per lo smaltimento dei materiali dopo le demolizioni, per alcuni materiali ci sono smaltimenti specifici, come e quando si fa il controllo?
Il controllo può essere fatto solo a consuntivo, perché solo parzialmente prevedibile. D’altra parte proprio per lo smaltimento, essendovi obblighi di legge estremamente stringenti, a consuntivo, attraverso i formulari rifiuti, è abbastanza semplice verificare il costo al SAL finale. In caso di sostituzione edilizia si riportano le disposizioni di cui alla nota n. 9 del file di calcolo della convenienza economica: “Il costo di demolizione dell'edificio deve essere determinato in maniera analitica, giustificando tutte le voci indicate al punto 4. Nel caso in cui l'edificio sia già stato demolito e le macerie già smaltite (oppure le macerie siano ancora in sito), modificare di conseguenza le voci indicate. Nel caso in cui siano presenti nell'edificio rifiuti da smaltire con procedure particolari, è possibile inserire il costo complessivo di rimozione, trasporto e smaltimento di tali rifiuti, IVA esclusa, nella casella Crs, allegando il progetto di rimozione e smaltimento di tali rifiuti e il preventivo di spesa dell'impresa autorizzata alla rimozione e smaltimento degli stessi.”. Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 43/2013 art. 8 comma 4, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
Rif: File di calcolo della convenienza economica “Nota 9”. DL 43/2013
FAQ 7 del 05/07/2013
Nell'istruttoria delle pratiche emerge frequentemente che tra gli interventi di riparazione all'interno delle parti private il progettista prevede un intervento di riparazione di lesioni di tramezzi distaccati dai solai a seguito del sisma con le voci NP07-A INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE NP06-B COLLEGAMENTO PERIMETRALE CON FIOCCHI E’ consentito riparare una lesione con entrambi gli interventi?. A prescindere dal caso specifico, nel caso in cui gli interventi previsti sono riconducibili alla categoria riparazione e comportano migliorie a vantaggio di sicurezza della situazione ante operam come ci si deve comportare?
"Nel ripristino degli elementi non strutturali le tecniche dovranno, ove possibile, ridurre il rischio per l'incolumità delle persone" (indirizzi OPCM n 3779). Pertanto, il ripristino di lesioni di distacco mediante rete in fibra di vetro potrebbe essere ammesso a finanziamento come intervento di riparazione in relazione all'entità della lesione stessa (come da FAQ precedente). Diversamente, il "COLLEGAMENTO PERIMETRALE CON FIOCCHI" configura un rafforzamento/miglioramento e non è ammissibile a finanziamento su tramezzi interni.
Rif: OPCM 3779/2009; OPCM 3790/2009
FAQ 6 del 05/07/2013
E’ possibile ammettere a contributo interventi di rinforzo di tramezzature finalizzate al rafforzamento o miglioramento sismico?
L’intervento finalizzato a creare un collegamento tra tramezzi e struttura in cemento armato non è ammesso a contributo a meno che in presenza di forte danneggiamento dell’intero portale pilastro-trave-pilastro, che in tal caso deve essere considerato finalizzato alla riparazione dell’elemento secondario e non al rafforzamento. Diversamente è ammesso l’intervento su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volto a prevenire crolli pericolosi per l’incolumità delle persone, così come riportato dagli Indirizzi della OPCM n. 3779 art. 5 punto B1. L’intervento non è quindi ammissibile su tramezzi riparati/ricostruiti.
Rif: OPCM 3779/2009; OPCM 3790/2009