FAQ 73 del 19/09/2013
UNICO PROPRIETARIO. Nel caso di due o più unità immobiliari con struttura unica e con unico proprietario, non adibite ad abitazione principale, posto che sia necessario ripristinare l’agibilità sismica dell’intero edificio e che il calcolo del limite di spesa per gli interventi di miglioramento sismico venga computato con riferimento alla superficie di una sola unità immobiliare, è possibile comunque, entro tale limite, eseguire gli interventi di miglioramento sulla totalità della struttura (“parti comuni” alle due unità immobiliari) oppure si deve prevedere una quota in accollo al proprietario (ad es. in proporzione alle superfici)?
In tale situazione non si ravvisano le condizioni per la richiesta di contributo per le parti comuni. Nel caso in questione pertanto se la richiesta di contributo è limitata alla sola unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, si può adottare la formula del contributo “diverso dalla abitazione principale” che ai sensi della OPCM 3779/09 e 3790/09, prevede che “… il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell’80% delle spese comprensive dell’IVA occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Si tiene a precisare che tra gli interventi ammissibili sono previsti anche quelli destinati alla riparazione/miglioramento delle parti strutturali dell’edificio, anche ubicate in zone non ricadenti nella unità immobiliare oggetto di richiesta, finalizzate a garantire il ripristino dell’agibilità sismica dell’abitazione oggetto di richiesta di contributo.