FAQ 72 del 19/09/2013
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI. Se un immobile era in comproprietà alla data del 06/04/2009 e, successivamente a tale data, uno dei comproprietari ha acquisito la piena titolarità dell’immobile con atto di compravendita stipulato con gli eredi dell’altro comproprietario, si possono configurare ripercussioni sull’erogazione del contributo a causa dell’alienazione operata dagli altri aventi titolo?
Nel rammentare il contenuto dell’art. 3, comma 5, del Titolo I del D.L. 39/2009, convertito con L. 77/2009, ai sensi del quale “Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009”, è di tutta evidenza che può essere riconosciuto il contributo esclusivamente per la quota di proprietà posseduta dal richiedente alla data del 6 aprile 2009. La problematica è stata oggetto di Parere del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 22 novembre 2011 con oggetto “Richiesta di parere inerente l’ammissibilità a contributo di beni acquistati a titolo gratuito, successivamente al 6 aprile 2009”.