Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

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FAQ 54 del 21/08/2013
Come è possibile accertare lo stato di collabenza e/o fatiscenza degli edifici e come si procede al calcolo del limite massimo di contributo per tali edifici?

A) Per edifici collabenti "F/2" (unità collabenti) si intende:quei fabbricati o porzioni di essi che nello stato in cui si trovano, non sono suscettibili a fornire reddito.(Es.: Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. (Decreto 2 gennaio 1998 N° 28 ART. 6 - definizione recentemente ribadita nella NOTA PROT.5028 DEL 09.08.2013 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “UFFICIO PROVINCIALE DI TERAMO”) L’indicazione di “un’unità collabente” sulla visura catastale consente di individuare in modo oggettivo lo stato di collabenza dell’immobile. Qualora invece tale dicitura non sia riportata sulla visura catastale e ricorrano i presupposti per ritenere non allineata all’attualità la situazione catastale, sussistendo i requisiti di fatto che determinano lo stato di collabenza e tali requisiti siano evidenziati nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di contributo, tale condizione dovrà essere segnalata al comune competente che procederà nei modi e tempi di leggi all’accertamento dello stato di collabenza.

 B) Ai fini del calcolo del contributo si precisa che:
1) Nel caso in cui l’intero aggregato o dei singoli edifici versano in uno stato di collabenza e/o fatiscenza nessun tipo di intervento può essere ammesso a contributo come specificato nella nota n. 674/STM del 25 febbraio 2011;
2) Nel caso di aggregati in cui siano presenti unità fatiscenti e/o collabenti ed almeno un’unità immobiliare abbia diritto al contributo, il finanziamento è riconosciuto per la riparazione/ricostruzione delle sole parti comuni seguendo la disciplina di cui all’art. 7 co 3 dell’OPCM 3820/09, come meglio specificato nella nota 1105/STM del 13 aprile 2011, mentre non sono ammessi a contributo interventi sulle parti private della singola unità che versa nel suddetto stato. Si precisa, in questo ultimo caso, che al fine della determinazione del limite di convenienza economica, laddove sia richiesto, la consistenza delle unità immobiliari costituenti l’edificio collabente va determinata calcolando le superfici dello stesso come superfici non residenziali in quanto sono escluse dal finanziamento le finiture .


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