FAQ 20 del 05/07/2013
Nel caso in cui è possibile concedere il contributo per la sostituzione edilizia a seguito del superamento del limite di convenienza economica di cui al comma 5 art. 5 dell’OPCM n. 3881/2010, quale importo deve essere riconosciuto per le spese tecniche?
Ai sensi della nota n. 16 del file di calcolo della convenienza economica in attuazione al DCD n. 27/2010, che si riporta di seguito in forma completa, è riconosciuto al/ai progettista/i il costo delle spese strettamente necessarie alla presentazione della domanda di contributo. Pertanto nel caso in cui risulti economicamente più vantaggioso procedere alla sostituzione edilizia rispetto agli interventi di riparazione e miglioramento sismico, devono essere riconosciuti ai progettisti gli onorari relativi alla progettazione e al rilievo inerente il progetto di riparazione e miglioramento sismico, oltre agli onorari relativi all’intervento di sostituzione edilizia a partire dalla demolizione del fabbricato esistente fino al collaudo finale del nuovo fabbricato.
Rif.: File di calcolo della convenienza economica “Nota 16: Al punto g. va indicato l'importo delle spese tecniche strettamente necessarie alla presentazione della richiesta di contributo. Nel caso di sostituzione edilizia le spese tecniche relative alle prestazioni professionali necessarie per adempimenti connessi a variazioni di sagoma, superfici o destinazioni d'uso, ove consentite dalle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, non sono ammesse a contributo.”. DCD n. 27 del 2 dicembre 2010.