FAQ 88 del 26/10/2022
Limiti alle anticipazioni del 20%
E’ possibile applicare alle procedure private di selezione dell'operatore incaricato della ricostruzione l'incremento fino al 30% dell’articolo 207 decreto legge 34/2020 della percentuale di anticipazione del 20% prevista dall'articolo 1, comma 1-ter, decreto-legge n. 8 del 2017 convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45?
In risposta al quesito, sulla base del parere reso da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’Ufficio (cfr FUNZ CONS 43/2022) ritiene che, dal quadro normativo, appare evidente che il legislatore speciale, nel disciplinare le modalità di affidamento e di esecuzione dei contratti per la ricostruzione, abbia tratto ispirazione dalla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo la stessa adeguata a garantire il rispetto dei principi individuati dall'articolo 67-quater del decreto legge 83/2012 e dall’OPCM 4013/2012 (tutela della concorrenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate; utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie; utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici). Nell'operare detto riferimento al codice dei contratti pubblici, il legislatore ha utilizzato due distinte tecniche normative: a volte ha richiamato determinate previsioni facendo espresso richiamo all'articolo di interesse, altre volte ha riportato il contenuto delle norme senza far riferimento al numero dell'articolo. La seconda soluzione è stata seguita, ad esempio, laddove è stato previsto il possesso in capo agli esecutori delle attestazioni SOA (senza far riferimento all'articolo 40 del decreto legislativo n. 163/06) o, per l'appunto, nel caso della disciplina del subappalto, in cui viene ripreso il riferimento alla quota di attività subappaltabili prevista dall'allora vigente articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 (30%), senza però fare espresso richiamo all'articolo in questione.
Per quanto sopra, in ordine all'istituto dell'anticipazione del prezzo, l’Ufficio ritiene che l'articolo 207 del decreto legge 34/2020 citato può ritenersi applicabile anche ai lavori di ricostruzione post-sisma.