FAQ 78 del 04/12/2013
DOPPIO COMPUTO.
E’ stata trasferita in data 26/07/2013 dal Comune di pertinenza una pratica (edificio singolo esito B) dalla cui documentazione allegata è stata ricostruita la seguente storia:
- Domanda di contributo presentata in data 04/02/2011;
- Risposta del Comune del 13/05/2011 in cui la pratica viene sospesa in quanto “istanza prodotta fuori termine”;
- Integrazione spontanea del tecnico (acquisita al protocollo del Comune in data 27/08/2012) contenente documentazione in parte sostitutiva di quanto presentato in allegato alla domanda originale;
- Richiesta del tecnico al Comune di istruzione della pratica (18/07/2013) in forza della nota del Titolare dell’Ufficio Speciale prot. n. 00606/u del 09/07/2013 secondo cui non esiste riferimento normativo che fissi la decadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissibilità a contributo per la ricostruzione delle unità abitative di cui alle OPCM 3779 e 3790
Posto che sulla base di quanto premesso la pratica risulterebbe ad oggi istruibile la presente domanda scaturisce dalla analisi preliminare dei quadri economici attualmente trasferiti all’UTR.
Il computo allegato alla domanda originale (04/02/2011) prevede un importo lavori pari a circa € 29.000,00 mentre nella citata integrazione spontanea presentata dal tecnico e protocollata dal Comune in data 27/08/2012 l’importo lavori ammonta a circa € 119.554,38.
Posto che la prima domanda non è mai stata istruita dal Comune in quanto sospesa e che quindi l’integrazione spontanea del tecnico del 27/08/2012 non si configura come “una risposta in aumento ad una istruttoria” (che sarebbe inammissibile) il nostro dubbio, ad oggi, è relativo alla possibilità o meno di istruire la pratica tenendo conto del “nuovo” importo lavori a cui sono collegati elaborati progettuali peraltro molto più dettagliati di quanto presentato nella documentazione originale assai carente del 04/02/2011 e quindi probabilmente scaturiti da una migliore valutazione dello stato dell’immobili e dei relativi interventi da eseguire.
Si premette che le integrazioni non richieste in aumento al computo metrico allegato alla domanda di contributo non sono in generale ammesse, e che eventuali integrazioni in aumento sono ammissibili solo nel caso in cui sia necessario rimodulare l’intervento progettuale a seguito di richiesta di integrazioni tecniche con conseguente previsioni di nuove e diverse voci di computo, ovvero in particolare casi in cui a seguito di valutazione di tipo urbanistico e vincolistico ci si trovi nella necessità di rimodulare l’intervento progettuale che comporti anche aumento di costi.