FAQ 77 del 04/12/2013
PARTI COMUNI UNICO PROPRIETARIO.Riguardo la finanziabilità delle parti comuni a più unità immobiliari, qual è il riferimento normativo che consente di escludere o di includere nella ammissibilità a contributo le parti comuni a più unità immobiliari di proprietà di un unico soggetto (sia nel caso di abitazione principale che immobile diverso da prima abitazione)?
Premesso che non è possibile ammettere contributi sulle parti comuni di un edificio di proprietà di un unico soggetto in quanto, non è giuridicamente concepibile una situazione di comunione o di condominio facente capo ad un’unica persona, si riportano di seguito alcuni pareri, espressi da soggetti diversi, che indirettamente confermano tale interpretazione.
Risposte del 12/04/2011 del Prefetto di L’Aquila Dott. Gabrielli ai notai della città.
“Il contributo per le parti comuni condominiali spetta anche ove il condominio facciano parte proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo diverse da abitazione principale”
Nota del 29/10/2010 condivisa tra il Comune di L’Aquila e la Filiera secondo la quale per la finanziabilità delle parti comuni, oltre alla presenza di più unità immobiliari, è sufficiente la pluralità di diritti reali e non necessariamente il solo diritto di proprietà.
“ Si evidenzia che in merito alla finanziabilità delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari – in attesa dei chiarimenti a suo tempo richiesti – si è concordato con il comune dell’Aquila di interpretare in senso estensivo il requisito necessario di “più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi”, riconoscendo anche ai titolari di altri diritti reali di godimento su una o più unità immobiliari quanto espressamente previsto per i titolari del diritto di proprietà.
Ad esempio ove ci sia un titolare di un diritto di proprietà su un appartamento e uno o più titolari di diritto d’usufrutto o diritto d’uso su altro/altri appartamento/appartamenti nello stesso edificio, la presenza di una pluralità di soggetti, titolari di tali diritti reali, consente di ricondurre la fattispecie nell’ipotesi della comunione (c.d. condominio di fatto): in tal caso sono ammesse a contributo le spese per i titolari sulle parti comuni.”
La Cassa Depositi e Prestiti con mail inviata in data 23/12/2009 alla Carispaq, in merito ad alcuni chiarimenti relativi alla convenzione ABI/Cassa Depositi e Prestiti, ha specificato che nel caso di edificio la cui proprietà risulti interamente in capo ad un unico soggetto, non sussiste comunione né condominio, pertanto la finanziabilità delle “parti comuni” non è ammessa.
“Nel caso di edificio la cui proprietà risulti interamente in capo ad un unico soggetto, non sussiste comunione né condominio. Pertanto, sulla base della vigente normativa la finanziabilità delle “parti comuni” non è ammessa mediante finanziamento agevolato”
Nelle risposte del 29/03/2011 del coordinatore della Struttura Tecnica di Missione Arch. Gaetano Fontana ai 17 quesiti degli ordini professionali, si precisa tuttavia che in caso di unico proprietario, in presenza di abitazioni principali, queste ultime sono finanziate integralmente, comprese tutte le parti legate alla fruibilità e al ripristino dell’agibilità dell’immobile.
7. Le abitazioni principali sono finanziate integralmente, comprese tutte le parti legate alla fruibilità e al ripristino dell’agibilità dell’immobile. Si segnala che ad oggi non sono finanziabili le parti comuni di edifici costituiti da più unità immobiliari non adibite ad abitazione principale di proprietà di un unico soggetto, in quanto non previsto dalla legge n. 77/2009.