FAQ 14 del 05/07/2013
Quale è la normativa di riferimento relativa alle spese per lo spostamento del mobilio, necessario per effettuare gli interventi sull’immobile?
Ai sensi dell’OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009, art. 5, il Comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di contributo, riconosce, previa presentazione di fattura, le spese per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio con il limite di € 5.000,00. Le sopraddette spese non devono essere inserite all’interno della richiesta di contributo. Gli interventi previsti sull’immobile possono però implicare solo lo smontaggio, spostamento, accantonamento nell’ambito di cantiere e rimontaggio del mobilio e delle suppellettili: tale intervento è ammissibile laddove strettamente necessario e sia dimostrata tale necessità, con il limite massimo di € 20 al mq di superficie netta limitatamente alle zone effettivamente interessate dai lavori. È bene precisare che ai fini dell’ammissibilità a contributo, la quantificazione di tale intervento dovrà tener conto di eventuali specifiche indicazioni riportate nella fattura per le spese di trasloco.
Rif.: Linee guida Cineas: aggiornamento 28/10/2009, pubblicate sul sito della Protezione Civile. OPCM 3797/2009.