FAQ 22 DEL 23/07/2013
COORDINATORE PROGETTISTI. Nella Progettazione di parti comuni di edifici non costituiti in condominio o di aggregati edilizi, l’O.P.C.M. 3820 recita testualmente, all’art. 7 comma 5: “Sia la progettazione che la direzione lavori che il controllo della sicurezza debbono essere unitari e dunque affidati, per le singole competenze, ad uno stesso professionista. Nel caso in cui l’aggregato sia partizionato ai sensi del comma 1, comunque sarà designato un professionista che coordina l’opera di quelli che agiscono su ogni partizione.” L’O.P.C.M. 3832 recita testualmente, all’art. 3 comma 3 “II comma 5 dell'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, è sostituito dal seguente: "II consorzio resta unico, per l’intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. AI fine di assicurare l’unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato.”” In base alle suddette disposizioni può essere incaricato come coordinatore dei progettisti un geometra?
Le competenze del coordinatore dei Progettisti di cui all’art. 7, comma 5, dell’OPCM 3820/2009 cosi come sostituito dall’art. 3, comma 3, dell’OPCM 3832 vengono esplicitate dalla circolare 1021/STM del 28 febbraio 2012 che recita testualmente “Il Coordinatore dei Progettisti […] sentiti i tecnici coinvolti nella progettazione delle sole parti strutturali individua le unità strutturali che costituiscono l'aggregato e per ognuna determina la tipologia d’intervento (miglioramento sismico ovvero rafforzamento locale) necessaria ai fini del ripristino dell’agibilità sismica dell’aggregato […] al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento, il coordinatore dei progettisti verifica la coerenza degli interventi previsti sulle singole unità strutturali con gli interventi previsti per l’intero aggregato. In particolare il coordinatore dei Progettisti valuta che gli interventi previsti non siano tali da modificare negativamente il comportamento d’insieme dell’aggregato e che gli interventi sulle singole unità strutturali permettano di mitigare le vulnerabilità locali derivanti dall’interazione dei vari edifici tra loro, senza introdurne di nuove e senza amplificare quelle già esistenti.”. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le competenze specifiche, in capo al Coordinatore dei Progettisti, non possono essere assunte da un Geometra.