FAQ 18 del 05/07/2013
Qual è la documentazione minima da presentare (se necessaria) per poter riconoscere il compenso del coordinatore dei tecnici? Ovvero: se ci sono più progettisti che dichiarano di aver svolto progettazioni separate (magari solo le verifiche strutturali) che però presentano un progetto unico, con relazione del coordinatore, o unica relazione controfirmata da tutti i progettisti, è riconosciuto il compenso del coordinatore? Nel caso specifico, si tratta di un aggregato composto da due unità minime d'intervento. Sarebbe utile capire se la figura del coordinatore può essere riconosciuta anche nel caso di un'unica U.M.I..
Per poter riconoscere il compenso del coordinatore dei tecnici non occorre nessuna documentazione “minima” ma è necessario esclusivamente verificare che siano presenti progetti distinti per ogni U.M.I curati da figure professionali diverse . Infatti l‘articolo 7 comma 5 dell’OPCM n. 3820/2009, sostituito dall’OPCM n. 3832/2009 art. 3 comma 3, prevede che “aI fine di assicurare I’unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione”. Pertanto la figura di coordinatore dei tecnici incaricati è prevista solo nel caso in cui l’aggregato sia suddiviso in “porzioni” (U.M.I.), la cui progettazione, direzione lavori e controllo della sicurezza siano affidate ad una pluralità di progettisti. Nel caso prospettato, poiché si è in presenza di un unico progetto, benchè a firma di più progettisti, non si ravvisa la fattispecie di cui all’articolo suddetto. Per quanto concerne il compenso, ai sensi dell’OPCM n. 3820/2009 art. 7 comma 15, modificato ai sensi dell’OPCM n. 3832/2009 art. 3 comma 4, “aI coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo”. Per il combinato disposto dalle due ordinanze menzionate il coordinatore di tutti i tecnici può essere uno solo (art. 7 comma 5 dell’OPCM 3820/2009) che attesta tra l’altro la coerenza degli interventi sulle U.M.I. con il progetto dell’aggregato (art. 7 comma 3 dell’OPCM 3832/2009).
Rif: OPCM 3820/2009 - 3832/2009