Il Decreto congiunto USRA/USRC n. 5 del 28/07/2025 recante i “Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all’art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111” è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del giorno 06/08/2025.
La norma, in applicazione delle previsioni del citato DL 76/2024, definisce l’ambito di applicazione, l’entità e la modalità di calcolo e i criteri di spesa di un incremento spettante per le richieste di contributo per la riparazione ai danni determinati dal sisma Abruzzo 2009.
Il Decreto definisce:
- un incremento massimo a mq per le pratiche OPCM
- un incremento massimo parametrico (percentuale) per le pratiche MIC
per tutte le domande di contributo per le quali risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo e ricadenti nei comuni del Cratere e del fuori Cratere.
L’incremento è finalizzato a coprire le spese rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38
Con successivo avviso l’USRC renderà nota l’efficacia della delibera CIPESS relativa all'assegnazione delle risorse per l’attuazione della norma che ne renderanno effettiva l’operatività e renderà disponibile sul proprio sito istituzionale le necessarie prassi attuative, sia per le pratiche MIC che per quelle OPCM, i modelli in fac simile e l’aggiornamento della Scheda MIC per il calcolo dell’incremento.
Si segnala altresì che, le previsioni relative agli interventi già ammessi a contributo che siano caratterizzati dal mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, non sono oggetto delle presenti disposizioni e verranno disciplinate con successivo atto regolatorio.