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usrcCon una nota in risposta ad un quesito del Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila, ed alle richieste di chiarimenti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del Cratere chiariscono l’effettiva portata della Circolare n. 1 del 30/4/2015 congiuntamente predisposta dai due Titolari degli Uffici stessi in merito al compenso per la figura del responsabile dei lavori.

Gli Uffici ritengono doveroso fare alcune precisazioni in merito alla circolare che, per via del rigoroso tecnicismo, ha generato equivoci ed ingiustificati allarmismi su questioni legate alla sicurezza.

Il contenuto della circolare era stato ampiamente condiviso nei mesi scorsi con i soggetti che maggiormente sono interessati alla questione (Ordini Professionali, Rappresentanti dei Consorzi), che si sono sempre mostrati concordi nel condividere la natura “facoltativa” della delega da parte del committente delle funzioni di responsabile dei lavori ad altro soggetto, con conseguente non addebitabilità del relativo compenso alla finanza pubblica, prova ne sia quanto ribadito nella citata nota dallo stesso Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila che afferma testualmente che la Circolare n. 1 conferma la tesi da sempre sostenuta da questo Ordine.

Lo scopo della circolare è piuttosto quello di fare chiarezza sulla figura del committente cui per legge nel caso dei lavori di ricostruzione privata sono affidati i compiti e le funzioni di responsabile dei lavori, in passato spesso oggetto di interpretazioni contrastanti. La circolare chiarisce che la figura del committente è da individuarsi nel proprietario dell’immobile o, nel caso di condomini e consorzi, rispettivamente nell’assemblea condominiale o consortile e quindi sono questi i soggetti da individuare quali responsabili dei lavori.

Se si pensa d’altra parte a quanto definitivamente chiarito anche dalla giurisprudenza che cioè il conferimento di tale incarico sostitutivo implica il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti, appare ancor più evidente che nel caso dei lavori di ricostruzione privata sono i proprietari (anche attraverso le deliberazioni assembleari) coloro che esercitano tali poteri di decisione, di gestione e di spesa nei confronti delle imprese affidatarie.

Potere decisionale che consente loro, attraverso una oculata scelta di professionalità adeguatamente preparate, di conferire gli incarichi a presidenti/amministratori e progettisti che, nell'ambito delle proprie competenze, sappiano supportarli nelle scelte operative e tecniche, orientando così la ricostruzione verso comportamenti virtuosi sotto il profilo della sicurezza delle persone e della qualità edilizia.

Gli Uffici ritengono inoltre di precisare che tale interpretazione non interferisce minimamente sulla garanzia della sicurezza nei cantieri della ricostruzione che è sempre stata garantita e continuerà ad esserlo con il finanziamento delle figure professionali obbligatorie per legge (coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione) e degli oneri per la sicurezza.  

Nell’ambito della nota indirizzata agli Architetti è stato chiarito che le determinazioni e puntualizzazioni riportate nella circolare non sono riferibili alle prestazioni già assolte o in corso di completamento.

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