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FAQ 82 del 11/06/2015
ALIQUOTE DA APPLICARE NELLA PARCELLA GEOLOGI PER LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA GEOTECNICA
Quali sono le aliquote per la consulenza geotecnica da riconoscere al Geologo?

Le prestazioni di consulenza di cui all’art. 4 comma c) punto 3) di cui all’Allegato A al Protocollo d’Intesa Geologi, sono riconducibili alle aliquote a+b+c (rif.: Tabella B dell’Allegato A al Protocollo d’intesa). L’aliquota d) può essere riconosciuta solo nel caso in cui la Relazione Geotecnica sia firmata e timbrata congiuntamente dal Geologo e dal Progettista delle strutture, e nei casi in cui siano state eseguite particolari prestazioni geotecniche (analisi geomeccaniche, verifiche di stabilità, verifica alla liquefazione, studi di risposta sismica locale, etc. utilizzate dal Progettista per la scelta dell’intervento da realizzare).
Le aliquote e) ed f), indicate nella Tabella B dell’Allegato A al Protocollo d’intesa Geologi, per le Prestazioni di Consulenza Geotecnica, equivalgono alle aliquote d) ed e) della Relazione Geologica di cui alla Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. e – analogamente - l’importo relativo a tali prestazioni, ove richieste dalla Direzione Lavori in corso d’opera, dovrà essere previsto nel Quadro Economico di progetto e potrà essere liquidato solo alla fine dei lavori e dietro presentazione di idonea documentazione che attesti l’avvenuta esecuzione delle citate attività professionali [rif.: art. 4 comma a) dello Schema di convenzione].