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FAQ 81 del 11/06/2015
ALIQUOTE DA APPLICARE NELLA PARCELLA GEOLOGI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA

  1. Spesso i geologi calcolano l’onorario considerando la Categoria Ib, in base ad una sola delle limitazioni dimensionali previste per la categoria Ia; è corretto? O devono verificarsi entrambe le condizioni previste dalla Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 531 del 20 Novembre 1984?
  2. Quali sono le aliquote per le prestazioni geologiche da riconoscere al Geologo?
  3. È possibile l’attribuzione dell’aliquota per lavori in Classe III?

 

  1. La definizione delle classi e categorie riportata nella Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 531 del 20 Novembre 1984 recita: “Classe Ia: rientrano nella Classe I categoria a) le costruzioni nei terreni lapidei omogenei e nei terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità con le dimensioni non superiori alle seguenti per ogni singola costruzione: max alt. f.t. = 7,50, perimetro max = m 100”, pertanto la corretta interpretazione prevede che i due requisiti dimensionali possano essere considerati separatamente e non in modo concomitante.
    Si noti che l’attribuzione della categoria Ib è legittima anche nei casi di costruzioni “che incidono in maniera rilevante sul terreno di fondazione” o, ancora, “che incidono su versanti che richiedono specifiche verifiche di stabilità” (cfr. Delibera CNG n. 531/84).
  2. Le prestazioni che normalmente vengono eseguite dal Geologo sono riconducibili alle aliquote a+b+c di cui alla Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. La maggiorazione del 50% c di cui alla stessa Tabella è riconosciuta per la direzione delle indagini geognostiche.
    Il riconoscimento dell’aliquota d) e dell’aliquota e) della Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. è possibile solo a seguito dell’effettivo svolgimento delle prestazioni, ove richieste dalla Direzione Lavori in corso d’opera [rif.: art. 4 comma a) dello Schema di convenzione]; ovvero l’importo relativo a tali prestazioni dovrà essere previsto nel Quadro Economico di progetto e potrà essere liquidato solo alla fine dei lavori, dietro presentazione di idonea documentazione che attesti l’avvenuta esecuzione delle citate attività professionali.
  3. Può essere riconosciuta l’aliquota relativa alla Classe III prevista dalla Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 531 del 20 Novembre 1984 per la sola quota parte dell’importo lavori relativa a gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, e - a titolo di esempio non esaustivo - a particolari opere di sostegno, consolidamento e bonifica di cavità sotterranee.