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FAQ 69 del 19/09/2013
PERENTORIETA’ DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE. E’ possibile ad oggi presentare domanda di contributo oltre i termini specificati dalle rispettive ordinanze e indirizzi?

Le OPCM 3779/2009 e 3790/2009, nel prevedere un indennizzo per la riparazione/ricostruzione delle unità immobiliari classificate con esito di agibilità rispettivamente B ed E, stabiliscono appositi termini per la presentazione delle relative istanze al Comune ma nulla dicono in ordine alla natura degli stessi e sulle eventuali sanzioni previste nell’ipotesi in cui non vengano rispettati. Nel caso in cui un termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione dello stesso dipende dall'esistenza o meno di sanzioni decadenziali; con le OPCM 3832 del 22 dicembre 2009, art. 12, comma 2 e 3978 dell’ 8 novembre 2011, art. 6, viene prevista la perdita dei benefici assistenziali quale esplicita sanzione conseguente alla mancata presentazione della domanda di contributo entro i termini stabiliti. In assenza di un riferimento normativo che estenda tale decadenza anche ed esplicitamente al diritto di chiedere il contributo per la ricostruzione delle unità abitative di cui alle citate OPCM 3779 e 3790, i termini in queste ultime indicati sono da considerarsi perentori limitatamente all’acquisizione o alla perdita dei benefici assistenziali. Per le A, i termini sono perentori e stabiliti nell'OPCM 3870, art.3, comma 2.