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FAQ 68 del 19/09/2013
PERTINENZA FISICAMENTE INDIPENDENTE. Se l’abitazione principale è fisicamente staccata dalle pertinenze, e nel caso in cui l’abitazione principale non è oggetto di contributo in quanto per esempio non danneggiata, si può fare richiesta per la pertinenza come “abitazione principale” o va fatta come immobile diverso da abitazione principale?

Il titolare di diritto reale può presentare la richiesta di finanziamento per la riparazione/ricostruzione della pertinenza, ai sensi dell’OPCM relativa all’esito di agibilità assegnato, avendo diritto alla concessione del contributo sia per l’abitazione sia per le relative dipendenze anche se staccate. Nel caso in cui l’abitazione principale non abbia subito danni è possibile comunque presentare la domanda per la sola dipendenza in quanto facente parte dell’abitazione principale e come tale assume gli stessi diritti previsti per le abitazioni principali dalle OPCM di riferimento. Il caso delle “pertinenze” è stato disciplinato dall’art. 16 della OPCM n.3817 del 16.10.2009 che si esprime nei seguenti termini: “I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.” Il riferimento al testo dell’art. 1 delle OPCM 3779 e 3790 consente di poter affermare che il finanziamento dei lavori relativi alle pertinenze è consentito sia con riferimento alle richieste di contributo per le abitazioni principali sia per quelle relative ai contributi per gli immobili diversi dalla abitazione principale. Per meglio specificare il concetto di “pertinenza” si ritiene utile richiamare il contenuto dell’art. 817 del codice civile che stabilisce che: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa. …”. Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali: l’art. 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce che “le pertinenze” sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono destinate. La pertinenza deve essere destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale, circostanza, che può verificarsi anche qualora quest’ultima sia strutturalmente indipendente dal corpo di fabbrica dell’abitazione.