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FAQ 67 del 19/09/2013
DANNO PREESISTENTE. Sono ammissibili a contributo gli interventi per la riparazione dei danni preesistenti al sisma? Ed eventualmente quale tipologia di intervento è ammessa.

In considerazione dei numerosi quesiti sottoposti all’attenzione di questo Ufficio Speciale relativi alla ammissibilità a contributo nonché alla tipologia degli interventi per la riparazione dei danni preesistenti al sisma, si precisa quanto segue. Da un’analisi del quadro normativo di riferimento, risulta evidente, in via generale, che la riparazione del generico danno preesistente non può essere ammessa a contributo. Tuttavia, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di un danno preesistente di carattere strutturale di singoli elementi la cui riparazione risulti indispensabile per rimuovere lo stato di inagibilità dell’edificio e/o dell’intero aggregato e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (Rif. C.T.S. del 04/11/2010), verrà effettuata una quantificazione degli interventi ammissibili secondo le indicazioni di cui al punto 7, lettera D, degli “Indirizzi per l’esecuzione degli interventi” di cui alle OPCM 3779 e 3790. A tal fine, sarà il progettista a dover dimostrare (attraverso documentazione fotografica, relazione tecnica, etc.) che l’intervento è necessario per il ripristino della agibilità sismica dell’intero edificio; tale intervento, in ogni caso, si configura come di tipo “B”, ai sensi delle OPCM 3779 e 3790. In relazione invece agli elementi non strutturali e alle finiture in genere, frequentemente si presenta la necessità di dover valutare l’entità del danno preesistente rispetto al danno causato dal sisma, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle OPCM 3779 e 3790, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno unicamente finalizzati a ripristinare le condizioni precedenti all’evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interne e funzionalità impiantistica (fatta salva la necessità di legge di procedere all’adeguamento impianti). In tal caso, il progettista effettuerà una valutazione del costo del singolo intervento, individuando, se non possibile diversamente, la misura percentuale di danno ascrivibile al sisma e quella eventualmente preesistente, in modo da determinare la corrispondente quota parte di intervento ammissibile a contributo. Ove si debbano inserire voci riferite ad elementi non presenti all’epoca del sisma, questi ultimi dovranno essere riportati a costo zero sul computo metrico estimativo o in detrazione alla fine, evidenziando che saranno a carico della proprietà. Quanto precisato, in via generale e particolare, rappresenta esplicazione delle disposizioni normative esistenti in materia; in ragione di ciò, ritenendosi eventuali procedure difformi non suscettibili di applicazione, si invitano le professionalità chiamate ad operare in tale ambito ad evitare ogni discrezionalità valutativa che si discosti dalla procedura sopra delineata.