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FAQ 19 del 05/07/2013
Tutte le OPCM ed i Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione, emanate sino al 23 marzo 2012, scrivono espressamente che “le spese tecniche sono determinate come indicato nei protocolli d’intesa del 21 luglio 2009 e del 22 gennaio 2010, tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi”. Molti tecnici, incaricati della redazione dei progetti di riparazione, consegnano invece parcelle calcolate non ai sensi dello schema di convenzione del 21 luglio 2009, bensì calcolate ai sensi dell’aggiornamento effettuato esclusivamente dagli Ordini Professionali (senza il consenso di alcuna struttura commissariale) in data ottobre 2012, al fine di riconoscere prestazioni professionali necessarie e richieste ma non contemplate nello schema di convenzione del 21 luglio 2009. E’ possibile ammettere a finanziamento le spese Tecniche così calcolate (non conformemente alla convenzione del 2009)?

L’unica convenzione sottoscritta dalla Struttura Commissariale, che quindi oggi impegna lo Stato e l’attività di verifica assegnata agli UTR, è la citata convenzione del 21 luglio 2009, che essendo sottoscritta anche dal CNI e dal CNA impegna quindi anche tutti i professionisti italiani. Tale convenzione viene anche richiamata nel decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 27/2010 art. 2 comma 1. Al fine di una lettura più estensiva di tale norma, tenendo conto che nella nota n. 16 del file di calcolo della convenienza economica in attuazione al DCD n. 27/2010, in cui si precisa che è riconosciuto l’importo delle spese tecniche strettamente necessario alla presentazione della domanda di contributo, tenuto conto che alcune delle attività professionali sono comunque obbligatorie, quali ad esempio collaudo statico, adeguamento energetico (nel caso sia richiesto), progetto demolizioni (in caso di sostituzione edilizia), tali prestazioni vanno riconosciute, mantenendo il criterio dello sconto del 30% e del rimborso delle spese al 20%, oltre che della maggiorazione del 5% per giovane collaboratore da applicare alle prestazioni di cui alla tabella B Legge n. 143/1949. Diversamente tutte le altre maggiorazioni devono intendersi non applicabili, così come da art. 7 Protocollo d’Intesa del 21 luglio 2009 tra il Dipartimento Protezione Civile e gli Ordini e Consigli Professionali. Si precisa infine che ai sensi del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (cd. Decreto Bersani) con il quale sono stati aboliti i minimi tariffari, l’eventuale riferimento normativo adottato dai professionisti alla Legge n. 24/2012 art. 9 comma 3 è valido solamente per le parcelle relative alle prestazioni professionali legali e quindi esula da questo contesto.
Rif: Protocollo d’intesa 21 luglio 2009. DCD 27/2010. Legge 143/1949. DL 223/2006.