FAQ 90 del 22/10/2026
Alienazione dei beni immobili
Quali sono le previsioni in termini di alienabilità degli immobili oggetto di contributo per la riparazione ai danni da sisma Abruzzo 2009?
In materia di previsioni normative rispetto la compravendita di immobili danneggiati dal sisma 2009, la disposizione che regola la decadenza dal beneficio in caso di alienazione di un bene oggetto di richiesta di contributo, come già citata, risulta essere l'art.3 - comma 5 - del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 di seguito riportata.
“Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.”
La prassi che si rileva nella pratica e nei massimari notarili relativi ai casi di immobili oggetto di ricostruzione sima Abruzzo 2009 sembra ritenere coerente con la norma l’eventuale alienazione anche a soggetti diversi da quelli indicati nella previsione sopra riportata successivamente alla concessione del contributo.
Tuttavia, trattandosi di iniziative private non ricomprese nelle funzioni istruttorie affidate allo scrivente ufficio, si segnala che eventuali ragioni di impedimento o altre criticità, come ad esempio quelle di corretto funzionamento del consorzio durante i lavori successivi alla concessione del contributo e fino al loro termine, i casi particolari di edifici singoli o la compatibilità dell’inagibilità dell’immobile con l’atto di compravendita, vanno esaminate con il supporto del notaio rogante.