Stampa

FAQ 10 del 05/07/2013
Per lo smaltimento dei materiali dopo le demolizioni, per alcuni materiali ci sono smaltimenti specifici, come e quando si fa il controllo?

Il controllo può essere fatto solo a consuntivo, perché solo parzialmente prevedibile. D’altra parte proprio per lo smaltimento, essendovi obblighi di legge estremamente stringenti, a consuntivo, attraverso i formulari rifiuti, è abbastanza semplice verificare il costo al SAL finale. In caso di sostituzione edilizia si riportano le disposizioni di cui alla nota n. 9 del file di calcolo della convenienza economica: “Il costo di demolizione dell'edificio deve essere determinato in maniera analitica, giustificando tutte le voci indicate al punto 4. Nel caso in cui l'edificio sia già stato demolito e le macerie già smaltite (oppure le macerie siano ancora in sito), modificare di conseguenza le voci indicate. Nel caso in cui siano presenti nell'edificio rifiuti da smaltire con procedure particolari, è possibile inserire il costo complessivo di rimozione, trasporto e smaltimento di tali rifiuti, IVA esclusa, nella casella Crs, allegando il progetto di rimozione e smaltimento di tali rifiuti e il preventivo di spesa dell'impresa autorizzata alla rimozione e smaltimento degli stessi.”. Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 43/2013 art. 8 comma 4, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
Rif: File di calcolo della convenienza economica “Nota 9”. DL 43/2013