Stampa

FAQ 87 del 26/10/2022

Limiti percentuali al subappalto

Come deve applicarsi il limite al subappalto citato nella normativa sulla ricostruzione pari al 30% dei lavori alla luce delle innovazioni normative sopravvenute in materia di lavori pubblici?

Sulla base di parere reso da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr FUNZ CONS 43/2022), l’Ufficio ritiene che possa ragionarsi in termini sostanziali più che in termini formali, cercando di ricostruire in via interpretativa l'intenzione del legislatore. In tal senso nel richiamare le attestazioni SOA è possibile assumere che il legislatore abbia voluto riferirsi implicitamente alle attestazioni di qualificazione così come disciplinate dall'articolo 40 dell'allora vigente codice dei contratti pubblici. Sulla base di tali considerazioni potrebbe quindi sostenersi che il legislatore, nel caso di specie, ha operato un rinvio implicito all’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/06.

Limitando l’interpretazione normativa in senso statico solo nei casi di espressa previsione del testo rinviante ed a quelli di incompatibilità della disposizione rinviante con le successive modifiche al riferimento originario e, sulla base del principio generale secondo cui il rinvio normativo è da intendersi come rinvio mobile, la previsione contenuta nella norma in esame potrebbe essere interpretata come rinvio dinamico all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 nella sua attuale formulazione.

Ciò posto, l’Ufficio ritiene che il riferimento al limite del trenta per cento contenuto nella norma in esame possa intendersi come superato in forza del rinvio implicito in essa contenuto all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/06. Da ciò consegue, in applicazione del principio generale della preferenza per la natura dinamica del rinvio, la possibile estensione, al caso concreto, della nuova previsione contenuta nell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici.