In merito alla figura dell'aggregato, si ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare la normativa di riferimento. Nell'ambito delle disposizioni emanate al fine di disciplinare le attività di ricostruzione post sisma 2009, l'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12/ll/2009, al comma 3 prevede che "in caso di edifici, anche in calcestruzzo armato, inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti".